Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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• il fascicolo tecnico per le nuove sostanze.

Chiarificazione degli attori nella fornitura dei prodotti chimici

La revisione totale offre l’occasione di chiarire l’utilizzo di diversi termini e di trovare una soluzione che sia trasparente ed esplicita in tutte e tre le lingue ufficiali. Dove finora nella versione francese veniva utilizzato il termine «utilisateur», in tedesco era scritto «Abnehmerin», «Bezügerin» o «Verwenderin» e in italiano «destinatario», «acquirente» o «utilizzatore».

Grazie alla definizione e all’utilizzo coerente di tre termini che designano le persone che acquistano prodotti chimici viene fatta chiarezza: «commerciante», «utilizzatore professionale», «utilizzatore privato». Queste modifiche terminologiche non dovrebbero comportare modifiche materiali (v. dettagli al punto D, pag. 5).

B) Ripercussioni

1. Ripercussioni per l’economia

Le modifiche legate all’introduzione del sistema GHS sono già state comunicate nel 2010 e ampiamente accettate dai settori interessati (industria chimica, distributori, associazioni per la protezione dei consumatori e ispettori cantonali). L’adeguamento delle esigenze concernenti i preparati proposto nella presente revisione sarà attuato allo stesso tempo e con le stesse misure che nell’UE. Il cambio di sistema simultaneo consentirà di evitare i possibili ostacoli tecnici al commercio e i costi supplementari che risulterebbero se la Svizzera mantenesse il sistema vigente.

2. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Dopo un’introduzione graduale che deve essere completata nel giro di cinque anni e dopo il termine del periodo transitorio di liquidazione di due anni (31 maggio 2017), durante il quale i due sistemi di classificazione sono presenti in commercio in parallelo, i prodotti chimici, fatta eccezione per i biocidi e i prodotti fitosanitari, possono essere immessi sul mercato soltanto secondo il sistema GHS. Ciò riduce la complessità e consente un controllo efficiente dei prodotti chimici immessi sul mercato.

A causa della revisione totale, tutti i documenti (ordinanze, istruzioni, formulari e progetti) che rimandano all’ordinanza sui prodotti chimici devono essere rivisti e adeguati.

C) Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon

In occasione della Conferenza ONU sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 è stato deciso di sviluppare a livello di ONU un sistema uniforme che prevedesse criteri armonizzati per la classificazione e l’etichettatura di sostanze, preparati ed elementi armonizzati per la comunicazione dei pericoli che ne possono scaturire (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS). Nel 2002, in occasione del Vertice ONU sulla Terra a Johannesburg, la comunità di Stati ha raccomandato di integrare il sistema GHS nel diritto nazionale entro il 2008. Con l’attuazione integrale del sistema GHS la Svizzera dà seguito a questa raccomandazione. L’UE ha introdotto il sistema nel 2008 con scadenza al 2015. Dato che quest’ultima fase avviene in contemporanea e che il sistema è introdotto materialmente nella stessa misura di quanto fatto nell’UE, si evita che ci siano nuovi ostacoli al commercio nei rapporti con l’UE.

I prodotti chimici non soggetti a notifica o autorizzazione sono sottoposti al principio Cassis de Dijon, di cui all’articolo 16a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Tale principio consente di immettere sul mercato un prodotto chimico che soddisfa i requisiti dei regolamenti UE-REACH e UE-CLP con un’etichettatura e una scheda di dati di sicurezza redatte unicamente nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio (art. 16e

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i