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Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 16 pagine
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Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati
(xx Abbreviazione)
del
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 2 lettera a, 9 capoverso 1, 12 capoverso 5, 13 capoverso 3, 20 capoverso 4, 21 e 26 capoverso 5 della legge federale del 16 marzo 20121 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1La presente ordinanza disciplina i controlli volti a evitare l’importazione di prodotti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2I prodotti dell’acquacoltura di avannotti o larve, i pesci ornamentali e tutti i prodotti della pesca di acqua dolce sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. prodotti della pesca: i prodotti della pesca marittima elencati nell’allegato 1 soggetti al controllo;
b. Stato di bandiera: lo Stato in cui il peschereccio indicato sul certificato di cattura è registrato nel registro sulle navi e di cui il peschereccio batte bandiera.
c. partita: i prodotti della pesca spediti dall’esportatore all’importatore contemporaneamente o coperti da un unico titolo di trasporto;
d. persone responsabili: persone di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD) e le persone che importano o fanno importare prodotti della pesca a titolo professionale;
e. DVCE: documento veterinario comune di entrata secondo l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/20043 e l’allegato III del regolamento (CE) n. 136/20044 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da Paesi terzi;
f. certificato sanitario: documento rilasciato dalle autorità competenti del Paese di provenienza che attesta la provenienza di una partita nonché l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
g. uffici doganali: gli uffici doganali responsabili della tassazione di animali e prodotti animali.
h. posti di ispezione frontalieri: gli uffici doganali con servizio veterinario di confine;
i. provenienza legale: prodotti della pesca provenienti da catture
1. effettuate da pescherecci registrati regolarmente da uno Stato di bandiera e che sono identificabili in modo inequivocabile secondo i mezzi di identificazione necessari fissati dalle normative internazionali vigenti;
2. effettuate da pescherecci che non sottostanno a provvedimenti di sequestro da parte di singoli Stati, comunità internazionali o organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
3. effettuate da pescherecci che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la cattura delle rispettive specie ittiche e che svolgono le loro attività di cattura osservando le regole fissate dai singoli Stati o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
4. notificate all’approdo secondo le disposizioni fissate dai singoli Stati e dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca; e
5. pescate rispettando le quote di pesca vigenti per la rispettiva specie ittica.
Art. 3 Condizioni di importazione
I prodotti della pesca possono essere unicamente importati in Svizzera qualora sono
a. di provenienza legale; e
RS …
1RS 453
2 RS 631.0
3 Regolamento (CE) n. 282/2004 che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 585/2004, GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17.
4 Regolamento (CE) n. 136/2004 che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014, GU L 139 del 14.5.2014.