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Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 16 pagine

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XX Protezione della natura e del paesaggio

Art. 12 Disposizioni penali

Le infrazioni degli articoli 3 e 4 sono punibili secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES7.

Sezione 5: Tasse e costi

Art. 13 Tasse per ogni partita

L’USAV emette alla persona responsabile una fattura di 70 franchi per ogni partita notificata.

Art. 13a Altre tasse

1L’USAV emette alla persona responsabile una fattura per altre tasse se:

a. è necessario svolgere chiarimenti a causa di indicazioni incomplete o lacunose, oppure

b. un controllo nei posti di ispezione frontalieri, negli uffici doganali o presso la sede sociale dell’importatore attesta che non sono state rispettate le disposizioni della presente ordinanza.

2Le tasse supplementari sono fissate in funzione del tempo richiesto. La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

3Si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 30 ottobre 19858 sulle tasse dell’USAV.

Art. 14 Costi durante la procedura di controllo e in seguito a contestazione

I costi maturati durante la procedura di controllo e in seguito a contestazione sono fatturati alla persona responsabile. Si tratta in particolare dei costi per l’immagazzinamento o la sistemazione delle partite contestate.

Sezione 6: Trattamento dei dati

Art. 15 Registrazione di dati nel sistema di informazione

I seguenti dati sono registrati nel sistema di informazione e collegati con i dati del sistema di informazione di dichiarazione doganale:

a. dati aziendali dell’azienda di destinazione;

b. nome, cognome e indirizzo dell’importatore e della persona che notifica la partita per l’imposizione doganale;

c. dati di notifica relativi alle partite, in particolare sulle quantità in chilogrammi, sul tipo di pesci e sulle zone di pesca di ogni certificato di cattura;

d. lo Stato di bandiera da cui proviene il certificato di cattura;

e. scansioni dei certificati di cattura;

f. scansioni dei documenti di accompagnamento;

g. numeri di rilascio;

h. risultati dei controlli;

i. dati sugli accertamenti e sull’avvio di procedimenti penali, e

j. dati sul rifiuto di rilascio per una partita.

Art. 16 Inserimento dei dati

1Le persone responsabili inseriscono nel sistema di informazione i dati di cui all’articolo 15 lettere a–f.

2Se le persone responsabili non hanno accesso al sistema di informazione, l’USAV registra i dati di cui all’articolo 15 lettere a–g nel sistema di informazione.

3In caso di importazione con la procedura di controllo generale, l’USAV inserisce nel sistema di informazione il numero di rilascio nonché i dati di cui all’articolo 15 lettere h–j.

Art. 17 Accesso ai dati del sistema di informazione

1I collaboratori dell’USAV incaricati dell’applicazione della presente ordinanza hanno l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema di informazione.

2Possono inserire, consultare ed elaborare dati.

Art. 18 Comunicazione dei dati agli organi di controllo

L’USAV può comunicare i dati del sistema di informazione agli altri organi di controllo nel quadro dell’adempimento dei loro compiti.

7RS 453

8 RS 916,472