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Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 16 pagine
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Controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati. O XX
Art. 19 Comunicazione dei dati alle autorità estere
Se sussistono dubbi sulla provenienza legale di una partita, il rispettivo certificato di cattura e i documenti di accompagnamento possono essere comunicati alle seguenti autorità di altri Stati e organizzazioni internazionali a scopo di verifica tenendo conto delle disposizioni fissate all’articolo 18 LF-CITES9:
a. autorità nazionali preposte alla pesca;
b. organi doganali nazionali;
c. autorità dell’UE e degli Stati membri dell’UE che sono incaricate della sorveglianza della pesca e dell’attuazione delle misure contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
d. organizzazioni preposte alla pesca regionali;
e. organizzazioni internazionali per la nutrizione e la pesca;
f. organi di polizia nazionali e internazionali.
Art. 20 Sicurezza informatica
I provvedimenti atti a garantire la sicurezza informatica sono retti dall’ordinanza del 9 dicembre 201110 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
Art. 21 Archiviazione e cancellazione dei dati
1L’archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 199811 sull’archiviazione.
2I dati concernenti i numeri di rilascio assegnati, le domande di notifica respinte, le decisioni relative a provvedimenti amministrativi e procedimenti penali sono cancellati dopo dieci anni.
Sezione 7: Adeguamento degli allegati
Art. 22
Il DFI può adeguare gli allegati 1, 2 e 3 in base agli sviluppi internazionali o tecnici.
Sezione 8: Entrata in vigore
Art. 23
La presente ordinanza entra in vigore il …… 2015.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova
9RS 453
10 RS 172.010.58
11 RS 152.1