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Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 16 pagine

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Controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati. O XX

Art. 19 Comunicazione dei dati alle autorità estere

Se sussistono dubbi sulla provenienza legale di una partita, il rispettivo certificato di cattura e i documenti di accompagnamento possono essere comunicati alle seguenti autorità di altri Stati e organizzazioni internazionali a scopo di verifica tenendo conto delle disposizioni fissate all’articolo 18 LF-CITES9:

a. autorità nazionali preposte alla pesca;

b. organi doganali nazionali;

c. autorità dell’UE e degli Stati membri dell’UE che sono incaricate della sorveglianza della pesca e dell’attuazione delle misure contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

d. organizzazioni preposte alla pesca regionali;

e. organizzazioni internazionali per la nutrizione e la pesca;

f. organi di polizia nazionali e internazionali.

Art. 20 Sicurezza informatica

I provvedimenti atti a garantire la sicurezza informatica sono retti dall’ordinanza del 9 dicembre 201110 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

Art. 21 Archiviazione e cancellazione dei dati

1L’archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 199811 sull’archiviazione.

2I dati concernenti i numeri di rilascio assegnati, le domande di notifica respinte, le decisioni relative a provvedimenti amministrativi e procedimenti penali sono cancellati dopo dieci anni.

Sezione 7: Adeguamento degli allegati

Art. 22

Il DFI può adeguare gli allegati 1, 2 e 3 in base agli sviluppi internazionali o tecnici.

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 23

La presente ordinanza entra in vigore il …… 2015.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

9RS 453

10 RS 172.010.58

11 RS 152.1