Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento all’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati
I. Situazione iniziale
1.) Mozione 09.3614; Niente più prodotti derivanti dalla pesca illecita sui mercati di sbocco svizzeri
Il patrimonio ittico marino è un’importante fonte alimentare per gli esseri umani. Tuttavia, per molte specie ittiche esiste il pericolo di sfruttamento eccessivo che può portare a un crollo degli effettivi. Pertanto, per garantire un utilizzo sostenibile anche nel lungo termine, alcuni Stati e comunità internazionali hanno disciplinato la pesca fissando quote di pesca, periodi di protezione e zone protette. La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN o IUU, dall’inglese illegal, unreported and unregulated fishing) non rispetta tali disposizioni. Per questo, rappresenta uno dei maggiori pericoli per la gestione sostenibile delle risorse ittiche.
Le misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN non interessano unicamente gli Stati dotati di pescherecci propri. Infatti, anche gli Stati importatori devono evitare che i prodotti derivanti dalla pesca INN trovino un mercato di sbocco.
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Con il regolamento (CE) n. 1005/2008 , l’UE ha creato un sistema comunitario per prevenire, lottare ed eliminare la pesca INN. In base a tale regolamento, l’importazione nell’UE di prodotti della pesca INN è vietato dal 1° ottobre 2010. Tutte le importazioni di prodotti della pesca sono controllati di conseguenza.
L’importazione di prodotti della pesca deve essere ora controllata anche in Svizzera per garantire che quest’ultima non diventi un mercato di sbocco alternativo per tali prodotti. È questo lo scopo della mozione 09.3614 di Carlo Sommaruga «Niente più prodotti derivanti dalla pesca illecita sui mercati di sbocco svizzeri», trasmessa a fine 2011. La mozione incarica il Consiglio federale di assicurare, con strumenti analoghi al Regolamento (CE) n. 1005/2008 e mediante un controllo adeguato della catena di fornitura, che non vengano importati in Svizzera prodotti derivanti dalla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata e che l’origine di tali prodotti sia garantita.
1 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, (versione della GU L 268, p. 1).