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Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 16 pagine
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XX Protezione della natura e del paesaggio
b. accompagnati dai certificati di cattura in base all’allegato 2 e dai documenti di accompagnamento necessari.
Art. 3a Certificato di cattura
1Il certificato di cattura conferma l’autorizzazione delle attività di pesca durante un determinato periodo, in una determinata zona di pesca oppure per un specifico tipo di pesca.
2Deve essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca.
3Il certificato di cattura conferma che le catture sono di provenienza legale.
4Il certificato di cattura deve contenere tutte le indicazioni riportate nel modello dell’allegato 2.
Art. 3b Documenti di accompagnamento
I documenti di accompagnamento sono i seguenti documenti relativi alla partita:
a. fattura;
b. titolo di trasporto o altri documenti che attestano il trasporto;
c. dichiarazione di trasformazione secondo l’allegato 3;
d. in caso di partite provenienti da Paesi diversi da quelli dell’UE: certificato sanitario o DVCE.
Art. 3c Obbligo di conservazione e controllo degli effettivi
1La persona responsabile deve conservare il certificato di cattura e i documenti di accompagnamento per tre anni dopo
l’importazione della partita.
2È tenuta a tenere un controllo degli effettivi delle importazioni di prodotti della pesca.
Art. 3d Divieto di importazione
1È vietata l’importazione di prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera elencati all’allegato 4. Il divieto di importazione può essere applicato a tutti i prodotti della pesca oppure solo a quelli per cui non è garantita la sostenibilità.
2Uno Stato di bandiera è elencato nell’allegato 4 se sussistono indicazioni dimostrate sufficienti da ricondurre a tolleranza, favoreggiamento o promozione della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.
3Il Consiglio federale può aggiornare l’allegato 4 su richiesta del Dipartimento federale dell’interno (DFI). A tale riguardo, si basa in particolare sulle informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell’articolo 19 e sui risultati delle procedure di controllo delle importazioni di prodotti della pesca. Tiene presente le decisioni dell’UE relative agli Stati non cooperanti di cui agli articoli 31–34 del regolamento (CE) n. 1005/20085.
4Gli Stati di bandiera che sono inseriti nell’allegato 4 sono previamente consultati dal DFI.
Sezione 2: Procedura di controllo generale
Art. 4 Notifica preventiva della partita
1La persona responsabile deve notificare la partita di prodotti della pesca all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) al più tardi tre giorni lavorativi prima dell’importazione prevista.
2In casi giustificati, l’USAV può accordare un termine di notifica più breve.
3Per la notifica preventiva, la persona responsabile deve registrare i seguenti documenti sotto forma di scansione secondo articolo 21 LF-CITES6 (sistema d’informazione):
a. certificato di cattura;
b. documenti di accompagnamento di cui all’articolo 3b lettere a, b ed eventualmente c; e
c. riassunto dei dati contenuti nei documenti di accompagnamento.
Art. 5 Rilascio della partita
1L’USAV verifica i dati notificati dalla persona responsabile e li confronta con i dati doganali.
2Rilascia la partita se le indicazioni sui certificati di cattura sono complete e corrette e se corrispondono ai documenti di accompagnamento.
3Se le indicazioni nelle scansioni trasmesse presentano irregolarità di entità minore, l’USAV accorda una deroga di sette giorni lavorativi per rettificare le irregolarità. L’USAV rilascia la partita se le irregolarità sono rettificate.
4L’USAV emette un numero di rilascio per le partite rilasciate.
5La persona responsabile può notificare la partita alla dogana con il numero di rilascio.
5 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, versione della GU L 268 del 29.10.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 202/2011, GU L 57 del 02.03.2011, pag. 10.
6 RS 453