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Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 16 pagine
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Controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati. O XX
Sezione 3: Procedura di controllo semplificata
Art. 6 Criteri per l’applicazione della procedura di controllo semplificata
1I prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera elencati nell’allegato 5 possono essere importati senza notifica preventiva presso l’USAV, qualora le condizioni fissate all’articolo 3 sono adempiute.
2Uno Stato di bandiera può essere integrato nell’allegato 5 se:
a. dispone di una legislazione volta a evitare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
b. dispone di un’autorità responsabile della sorveglianza delle disposizioni legali di cui alla lettera a;
c. dispone degli strumenti di esecuzione necessari per l’attuazione delle disposizioni legali di cui alla lettera a;
d. effettua una quantità sufficiente di controlli per verificare il rispetto delle disposizioni legali di cui alla lettera a;
e. è membro delle organizzazione regionali per la gestione della pesca responsabili delle zone di pesca;
f. ha ratificato gli accordi internazionali che mirano a una pesca sostenibile; e
g. in base a indicazioni dimostrate sufficienti non è possibile arrivare alla conclusione che sia tollerata, favoreggiata o promossa la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.
3Per le verifiche del caso, il DFI si basa sulle informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell’articolo 19 e sui risultati delle procedure di controllo delle importazioni di prodotti della pesca.
Art. 7 Adeguamento dell’allegato 5
1Il DFI può adeguare l’allegato 5 dopo aver consultato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
2Il DFI può inserire uno Stato di bandiera nell’allegato 5 se quest’ultimo presenta una richiesta. La richiesta deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e deve essere motivata.
3Gli Stati di bandiera la cui richiesta di inserimento nell’allegato 5 è stata respinta oppure che vanno stralciati dall’allegato 5 sono previamente consultati.
Sezione 4: Controlli, contestazioni e disposizioni penali
Art. 8 Organi di controllo
1L’USAV e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono gli organi di controllo responsabili dell’applicazione della presente ordinanza.
2Il DFI può affidare compiti esecutivi a organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico.
Art. 9 Controlli
1Gli organi di controllo sono autorizzati ad effettuare controlli dei certificati di cattura, dei documenti di accompagnamento e delle partite nei posti di ispezione frontalieri, negli uffici doganali e nelle sedi sociali degli importatori e a realizzare controlli fisici.
2I controlli avvengono a campione e in caso di sospetta infrazione delle condizioni di importazione.
3Su richiesta dell’organo di controllo, le persone responsabili devono fornire informazioni sull’identità e la provenienza delle partite.
4Su richiesta dell’organo di controllo, le persone responsabili devono presentare le partite, i certificati di cattura, i documenti di accompagnamento nonché la contabilità della merce per un controllo.
Art. 10 Contestazioni
Gli organi di controllo rilevano le irregolarità delle partite non conformi alle prescrizioni. In particolare si tratta delle partite:
a. che non sono state notificate adeguatamente;
b. per cui i documenti necessari sono mancati o incompleti anche dopo la proroga del termine;
c. per cui nonostante siano stati presentati i documenti necessari, sussiste un dubbio motivato che i prodotti della pesca non siano di provenienza legale, che non siano rispettate le condizioni di importazione oppure che il certificato di cattura non si veritiero.
Art. 11 Provvedimenti
1Le partite per le quali manca il numero di rilascio oppure per le quali sussiste il dubbio che le condizioni di importazione non sono rispettate sono trattenute dall’AFD nell’ufficio doganale o nel posto di ispezione frontaliero. L’AFD informa l’USAV che decide la procedura da seguire.
2In caso di partite contestate, l’USAV non emette un numero di rilascio.