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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali che sono eseguiti su ogni fase della catena alimentare e sugli oggetti d’uso e sono destinati a garantire che solo derrate alimentari e oggetti d’uso sicuri e conformi ai requisiti di legge siano immessi sul mercato. Si tratta in particolare dei controlli nei seguenti ambiti:
a. la salute dei vegetali;
b. la salute degli animali;
c. la protezione degli animali;
d. gli alimenti per animali;
e. i medicamenti veterinari;
f. le derrate alimentari;
g. gli oggetti d’uso di cui all’articolo 5 LDerr.
2 Le disposizioni della sezione 3 non si applicano ai controlli sui processi previsti nell’ordinanza sulla protezione dei vegetali né a quelli effettuati nell’ambito della certificazione delle denominazioni protette dei prodotti agricoli.
3 Nell’ambito della produzione primaria, i controlli che rientrano nelle ordinanze citate di seguito devono essere coordinati con i controlli eseguiti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20136 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC).
a. ordinanza del 23 aprile 20087 sulla protezione degli animali (OPAn);
b. ordinanza del 18 agosto 20048sui medicamenti per uso veterinario (OMVet);
c. ordinanza del 23 novembre 20059 concernente la produzione primaria (OP-Prim);
d. ordinanza del 20 ottobre 201010 sul controllo del latte (OCL);
e. ordinanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie (OFE);
4 Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 7 OCoC garantiscono il coordinamento dei controlli di cui al capoverso 3.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per: