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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 2 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali che sono eseguiti su ogni fase della catena alimentare e sugli oggetti d’uso e sono destinati a garantire che solo derrate alimentari e oggetti d’uso sicuri e conformi ai requisiti di legge siano immessi sul mercato. Si tratta in particolare dei controlli nei seguenti ambiti:

a. la salute dei vegetali;

b. la salute degli animali;

c. la protezione degli animali;

d. gli alimenti per animali;

e. i medicamenti veterinari;

f. le derrate alimentari;

g. gli oggetti d’uso di cui all’articolo 5 LDerr.

2 Le disposizioni della sezione 3 non si applicano ai controlli sui processi previsti nell’ordinanza sulla protezione dei vegetali né a quelli effettuati nell’ambito della certificazione delle denominazioni protette dei prodotti agricoli.

3 Nell’ambito della produzione primaria, i controlli che rientrano nelle ordinanze citate di seguito devono essere coordinati con i controlli eseguiti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20136 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC).

a. ordinanza del 23 aprile 20087 sulla protezione degli animali (OPAn);

b. ordinanza del 18 agosto 20048sui medicamenti per uso veterinario (OMVet);

c. ordinanza del 23 novembre 20059 concernente la produzione primaria (OP-Prim);

d. ordinanza del 20 ottobre 201010 sul controllo del latte (OCL);

e. ordinanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie (OFE);

4 Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 7 OCoC garantiscono il coordinamento dei controlli di cui al capoverso 3.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

6 RS 910.15

7 RS 455.1

8 RS 812.212.27

9 RS 916.020

10 RS 916.351.0

11 RS 916.401