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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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3 Le competenti autorità di esecuzione, in casi particolari, hanno facoltà di ridurre la frequenza fissata nel capoverso 1 per i controlli su imprese situate in zone geografiche di difficile accesso. Tale disposizione non si applica alle aziende che effettuano produzione primaria.
4 Le competenti autorità di esecuzione organizzano i controlli di cui sono responsabili in modo tale che, in linea di principio, le imprese non siano soggette a più di un controllo per anno civile.
Art. 9 Controlli supplementari
1 Oltre ai controlli di cui all’articolo 8, si possono eseguire controlli supplementari allorché:
a. nei controlli precedenti si sono riscontrate inadempienze;
b. si sospettano inadempienze alle prescrizioni;
c. nell’impresa sono annunciati cambiamenti importanti;
d. nel quadro dei controlli ai sensi dell’articolo 8 non è stato possibile verificare elementi importanti.
2 Oltre ai controlli di cui all’articolo 8 e ai capoversi 1 e 2, si possono eseguire controlli in imprese scelte in maniera aleatoria.
Sezione 4: Campagne nazionali di controllo dei prodotti della catena alimentare e degli oggetti d’uso
Art. 10
1 Nel quadro del PNC sono realizzate campagne nazionali di prelievi e analisi per i prodotti della catena alimentare e gli oggetti d’uso.
2 I temi di queste campagne sono fissati nell’allegato 2. L’UFAG e l’USAV, d’intesa con le competenti autorità cantonali di esecuzione, hanno facoltà di fissare altri temi per le campagne.
3 L’UFAG e l’USAV, d’intesa con le competenti autorità cantonali di esecuzione e nei propri ambiti di competenza, definiscono le modalità organizzative di tali campagne nazionali.
4 Per tali campagne, le competenti autorità cantonali di esecuzione interessate prelevano e analizzano un numero idoneo di campioni in conformità delle direttive stabilite dagli uffici federali.