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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Sezione 5: Sorveglianza
Art. 11 Sorveglianza degli agenti zoonotici
1 L’USAV rileva i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici.
2 Esso crea un sistema che permette di sorvegliare frequenza e diffusione degli agenti zoonotici a livello delle derrate alimentari. Tale sorveglianza prende di mira gli agenti zoonotici pertinenti dal punto di vista dell’epidemiologia umana.
Art. 12 Sorveglianza delle resistenze agli antibiotici
In caso di pericolo per la salute pubblica, l’USAV può rilevare o far rilevare i dati necessari per analizzare la resistenza agli antibiotici da parte di agenti zoonotici d’origine alimentare e ceppi clinici.
Sezione 7: Rapporti
Art. 13 Rapporto annuale
L’UFAG e l’USAV pubblicano ogni anno un rapporto annuale comune contenente informazioni sull’attuazione del PNC e in particolare:
a. su ogni modifica significativa apportata al PNC;
b. sugli esiti dei controlli e delle attività di supervisione eseguiti l’anno precedente come da disposizioni del PNC;
c. sull’efficacia dei controlli e delle attività di supervisione;
d. sul tipo e sul numero di inadempienze rilevate;
e. sulle misure adottate in base agli esiti forniti dal PNC.
Art. 14 Rapporti specifici
1 In base ai controlli eseguiti dalle autorità di esecuzione, ogni anno l’USAV pubblica un rapporto specifico relativo agli ambiti di cui all’allegato 2.
2 Le competenti autorità cantonali di esecuzione pubblicano a cadenza almeno triennale un rapporto specifico sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
3 L’USAV pubblica ogni tre anni un rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l’altro le misure che sono state adottate o lo saranno allo scopo di garantire la qualità dell’acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla ricezione dei rapporti delle autorità di esecuzione.