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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano nazionale di con-
trollo
1 L’UFAG e l’USAV elaborano il PNC previa consultazione delle competenti autorità cantonali di esecuzione, delle dogane e, se necessario, di altri uffici federali.
2 A tal fine, l’UFAG e l’USAV tengono conto delle prescrizioni, direttive e raccomandazioni vigenti sul piano internazionale e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 13 e 14.
3 Il PNC è predisposto in linea di principio per una durata quadriennale.
4 Il PNC è sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell’interno (DFI).
5 L’UFAG, l’USAV e le competenti autorità cantonali di esecuzione sono incaricati dell’attuazione del PNC nei propri ambiti di competenza.
6 L’UFAG e l’USAV hanno facoltà di proporre al DEFR e al DFI di modificare il PNC in corso di attuazione senza consultare le competenti autorità cantonali di esecuzione se le modifiche risultanti non hanno incidenza finanziaria né organizzativa su queste ultime.
Sezione 3: Controlli sui processi
Art. 7 Controlli
1 I controlli permettono di verificare che le disposizioni di legge pertinenti in uno o più ambiti siano rispettate in tutti i processi dell’impresa.
2 L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza, hanno facoltà di compilare per ogni settore e categoria una lista che stabilisce i punti da verificare nei controlli e i criteri per la valutazione di tali punti.
3 Nell’ambito della produzione primaria, per controlli si intendono i controlli di base ai sensi dell’articolo 2 OCCEA12.
Art. 8 Frequenza minima e coordinamento dei controlli
1 Ogni impresa è soggetta a controllo con frequenza minima fissata nell’allegato 1. Le categorie di imprese che non figurano nell’allegato 1 sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità di esecuzione.
2 Tranne che per l’ambito della produzione primaria, le competenti autorità di esecuzione, in casi particolari, hanno facoltà di aumentare la frequenza fissata nel capoverso 1 per i controlli su imprese che, causa inadempienza alle prescrizioni, presentano un rischio individuale.
12 RS 916.401