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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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d. ordinanza del 31 ottobre 201223 sull’allevamento di animali.

Art. 2 Controlli di base

4 Previa consultazione dei cantoni e nei propri ambiti di competenza, gli uffici federali hanno facoltà di predisporre liste che stabiliscono i punti da verificare nei controlli di base e i criteri per la valutazione di tali punti.

Art. 3 Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base

Art. 4 titolo, capoversi 1 e 5

Controlli basati sul rischio individuale dell’azienda e controlli aleatori

1 Oltre ai controlli di base di cui all’articolo 3 vengono svolti controlli in funzione dei rischi delle singole aziende. I rischi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri:

a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti;

b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni;

c. cambiamenti sostanziali in un’azienda;

d. elementi sostanziali che non hanno potuto essere controllati nell’ambito del rispettivo controllo di base.

5 Previa consultazione dei Cantoni e nei propri ambiti di competenza, gli Uffici federali hanno facoltà di stabilire direttive tecniche concernenti lo svolgimento dei controlli basati sul rischio individuale dell’azienda e dei controlli aleatori.

Art. 5 Normativa applicabile alle piccole aziende

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non si applicano alle aziende annuali con meno di 0,25 unità standard di manodopera e con meno di tre unità di bestiame grosso. I cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

L’allegato 1 cifra 1 è modificato come segue:

1. Sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione degli animali

Ambito Ordinanza Periodo in anni per le

aziende aziende annuali d’estivazione 1.1 Igiene nella produzione Ordinanza del 23 novembre

23 RS 916.310