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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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c. derrate alimentari, fatti salvi piante, parti di piante o preparati a base di esse elencati nell’allegato 2.
4 Le concentrazioni massime delle sostanze nutritive e delle altre sostanze fissate nell’allegato 1 non possono essere superate per ogni dose giornaliera raccomandata.
5 Le forme ammesse delle sostanze nutritive e delle altre sostanze sono disciplinate nell’allegato 3.
6 I requisiti per le colture batteriche vive sono disciplinati nell’allegato 4.
7 Per gli integratori alimentari con sali minerali basici sono ammessi sali basici appropriati (bicarbonato, carbonato e citrato) dei sali minerali di magnesio, potassio o calcio.
Art. 3 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare», con l’aggiunta del nome delle categorie di sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o un’indicazione relativa alla natura di tali sostanze.
2 Per gli integratori alimentari devono essere indicati il tenore di sostanze nutritive o altre sostanze e le relative percentuali rispetto alle quantità di riferimento di cui all’allegato 9 parte A dell’ordinanza del DFI del ...3 relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID) per razione giornaliera in forma numerica. I valori indicati si devono basare sui valori medi dell’analisi della derrata alimentare del produttore. L’indicazione della percentuale può essere realizzata anche in forma grafica.
3 Nella caratterizzazione occorre precisare il tenore di sostanze nutritive e altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.
4 In caso di riferimento a una sostanza nutritiva o un’altra sostanza, una razione giornaliera raccomandata deve contenere:
a. per le sostanze nutritive: almeno il 15 per cento della quantità di riferimento di cui all’allegato 9, parte A dell’OID;
b. per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della concentrazione massima secondo l’allegato 1.
5 Una dichiarazione nutrizionale volontaria deve corrispondere all’articolo 21 capoversi 1–5 OID.
6 In caso di riferimento a colture batteriche vive o lattasia, una razione giornaliera raccomandata deve contenere:
a. per le colture batteriche vive: almeno 108 UFC (unità formanti colonie);
b. per la lattasia: 4500 unità FCC (Food Chemicals Codex).
7 L’aggiunta di colture batteriche vive deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:
3 RS ...