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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

esigenze nutrizionali RU 2015

Allegato 16

(art. 30 cpv. 5)

Requisiti delle colture batteriche vive da utilizzare negli alimenti per sportivi

1 Le colture batteriche vive utilizzate negli alimenti per sportivi devono essere

idonee all’uso alimentare e innocue per la salute.

2 Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri

(Species).

3 Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:

3.1 le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana, non de-

vono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;

3.2 le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi inter-

nazionalmente riconosciuta;

3.3 specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare.

Ciò significa:

a. Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell’rRNA 16S

b. Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.