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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAL)
del …
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 10 capoverso 4, 12 capoverso 3, 14 capoverso 1, 25 capoverso 2 e 35 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del ... 1 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
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Art. 1 Integratori alimentari e sostanze nutritive
1 Gli integratori alimentari sono derrate alimentari destinate a integrare la dieta normale. Costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, e sono commercializzati in forme dosate.
2 Ai sensi della presente ordinanza, per sostanze nutritive si intendono vitamine e sali minerali, compresi gli oligoelementi.
Art. 2 Requisiti
1 Gli integratori alimentari possono essere consegnati ai consumatori solamente preconfezionati.
2 Per la loro assunzione, devono essere offerti in piccoli quantitativi unitari quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale e flaconi a contagocce.
3 Possono contenere:
a. unicamente le sostanze nutritive e le altre sostanze elencate nell’allegato 1;
b. sostanze che:
1. sono ammesse dall’ordinanza del DFI del...2 sui nuovi tipi di derrate alimentari e possono essere utilizzate come integratori alimentari,
2. sono state autorizzate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) come nuove derrate alimentari;
RS ...
1 RS ...
2 RS … 2014......