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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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a. con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes4; oppure

b. con l’indicazione «con batteri acidolattici».

8 Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:

a. la dose giornalieraraccomandata in porzioni del prodotto;

b. l’avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata;

c. un’indicazionesecondo cui gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un’alimentazione variata;

d. un’indicazione secondo cui i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli;

e. per le altre sostanze, le avvertenze di cui all’allegato 1.

Art. 4 Restrizioni della pubblicità

La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non possono contenere riferimenti tramite i quali si afferma o si risveglia l’impressione che con un’alimentazione equilibrata e variata in generale non è possibile un apporto adeguato delle quantità di sostanze nutritive.

Art. 5 Obbligo di notifica

1 Chiunque fabbrica o importa integratori alimentari e li intende immettere sul mercato deve notificarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato.

2 Alla notifica occorre allegare un campione dell’etichetta utilizzata per l’integratore alimentare.

Art. 6 Requisiti di purezza

1 Per le sostanze elencate nell’allegato 3 valgono i requisiti specifici di purezza per gli additivi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/20125.

2 Per le sostanze elencate nell’allegato 3, per i quali non sono stati fissati requisiti di purezza, valgono i requisiti di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali.

4 www.the-icsp.org/

5 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 966/2014, GU L 272 del 13.9.2014, pag. 1.