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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 Per il caffè decaffeinato trattato sono applicabili per analogia gli articoli 42 e 43.

Sezione 5: Estratto di caffè

Art. 46 Estratto di caffè

L’estratto di caffè (estratto di caffè solubile, caffè solubile, caffè istantaneo) è il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa del caffè torrefatto.

Art. 47 Requisiti

1 L’estratto di caffè può contenere, oltre alle sostanze insolubili inevitabili, unicamente i componenti solubili e aromatici del caffè.

2 Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.

3 Il tenore della sostanza secca derivante dal caffè deve essere:

a. per l’estratto di caffè in forma solida (polvere, tavolette ecc.): almeno il 95 per cento in massa;

b. per l’estratto di caffè in pasta: dal 70 all’85 per cento in massa;

c. per l’estratto di caffè liquido: dal 15 al 55 per cento in massa.

4 L’estratto di caffè in forma solida o in pasta non deve contenere sostanze diverse da quelle provenienti dalla sua estrazione.

5 L’estratto di caffè liquido può contenere sorte di zuccheri, caramellizzate o meno, fino a un massimo del 12 per cento in massa.

6 L’estratto di caffè senza caffeina non deve contenere più dello 0,3 per cento in massa di caffeina, riferito alla sostanza secca.

7 Agli estratti di caffè trattato sono applicabili per analogia gli articoli 44 e 45.

Sezione 6: Surrogati di caffè, aggiunte per caffè

Art. 48 Surrogati di caffè e aggiunte per caffè

I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè sono polveri composte di parti di vegetali appropriate, torrefatte, contenenti amidi o zuccheri, come cicoria, cereali, frutta, malto, ghiande, oppure di sorte di zuccheri o melassa.

Art. 49 Requisiti

I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè devono contenere almeno il 95 per cento in massa di sostanza secca.