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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 Per il caffè decaffeinato trattato sono applicabili per analogia gli articoli 42 e 43.
Sezione 5: Estratto di caffè
Art. 46 Estratto di caffè
L’estratto di caffè (estratto di caffè solubile, caffè solubile, caffè istantaneo) è il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa del caffè torrefatto.
Art. 47 Requisiti
1 L’estratto di caffè può contenere, oltre alle sostanze insolubili inevitabili, unicamente i componenti solubili e aromatici del caffè.
2 Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.
3 Il tenore della sostanza secca derivante dal caffè deve essere:
a. per l’estratto di caffè in forma solida (polvere, tavolette ecc.): almeno il 95 per cento in massa;
b. per l’estratto di caffè in pasta: dal 70 all’85 per cento in massa;
c. per l’estratto di caffè liquido: dal 15 al 55 per cento in massa.
4 L’estratto di caffè in forma solida o in pasta non deve contenere sostanze diverse da quelle provenienti dalla sua estrazione.
5 L’estratto di caffè liquido può contenere sorte di zuccheri, caramellizzate o meno, fino a un massimo del 12 per cento in massa.
6 L’estratto di caffè senza caffeina non deve contenere più dello 0,3 per cento in massa di caffeina, riferito alla sostanza secca.
7 Agli estratti di caffè trattato sono applicabili per analogia gli articoli 44 e 45.
Sezione 6: Surrogati di caffè, aggiunte per caffè
Art. 48 Surrogati di caffè e aggiunte per caffè
I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè sono polveri composte di parti di vegetali appropriate, torrefatte, contenenti amidi o zuccheri, come cicoria, cereali, frutta, malto, ghiande, oppure di sorte di zuccheri o melassa.
Art. 49 Requisiti
I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè devono contenere almeno il 95 per cento in massa di sostanza secca.