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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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a. è aromatizzata esclusivamente con assenzio (Artemisia absinthium L.) o suoi estratti naturali in combinazione con altre piante o estratti naturali di piante quali anice, finocchio o simili;

b. è fabbricata mediante macerazione e distillazione;

c. ha un sapore amaro e un odore di anice o di finocchio; e

d. diluita con acqua, dà una bevanda torbida.

2 L’assenzio non deve contenere coloranti.

Art. 147 Anis

L’anis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall’anice verde (Pimpinella anisum L.), dall’anice stellato (Illicium verum Hook f.), dal finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o da una loro combinazione.

Art. 148 Bevande spiritose di sapore amaro o bitter

Le bevande spiritose di sapore amaro o bitter sono bevande spiritose dal sapore prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti naturali o naturidentiche, con estratti naturali di aromi o con una loro combinazione.

Art. 149 Liquore

1 Il liquore è la bevanda spiritosa ottenuta dall’aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola, di un distillato di origine agricola, di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati e addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato.

2 Il tenore minimo di zucchero, espresso in zucchero invertito, deve essere:

a. 70 g/l per i liquori di ciliegia il cui alcool etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie;

b. 80 g/l per i liquori di genziana o liquori simili prodotti utilizzando esclusivamente la genziana o piante simili come unica sostanza aromatizzante;

c. 20 g/l per «vecchio o vecchia [nome del frutto o della materia prima impiegata]»;

d. 100 g/l in tutti gli altri casi.

Art. 150 Crema di [nome del frutto o della materia prima impiegata]

La bevanda spiritosa denominata «Crema di» seguita dal nome del frutto o della materia prima impiegata, esclusi i prodotti lattiero-caseari, è un liquore avente un tenore minimo di zucchero di 250 g/l espresso in zucchero invertito.