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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 Sono consentite la colorazione con estratti vegetali e l’aggiunta di oli essenziali.

Art. 137 Acquavite di carvi, aquavit

1 Il carvi (bevanda spiritosa al cumino) è una bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando con cumino (Carum carvi L.) alcool etilico di origine agricola. Possono essere aggiunti altri aromi naturali o identici a quelli naturali ed estratti naturali di aromi, a condizione che il sapore del cumino rimanga predominante.

2 L’aquavit (akvavit) è una bevanda spiritosa al cumino, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie. Per la composizione vale quanto segue:

a. una parte essenziale dell’aroma deve provenire dalla distillazione di semi di cumino o di aneto (Anethum graveolens L.);

b. possono essere utilizzate anche altre sostanze aromatiche;

c. non è consentita l’aggiunta di oli essenziali;

d. il sapore dell’amaricante non deve prevalere;

e. il tenore di estratto non può superare 1,5 g per 100 ml.

Art. 138 Vodka

1 La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcool etilico di origine agricola, ricavato dalla fermentazione di patate, di cereali o di altre materie prime agricole, per distillazione e/o rettificazione, onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione.

2 Sono autorizzati la ridistillazione e un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.

3 Gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate.

Art. 139 Acquavite di [nome del frutto] ottenuta dalla macerazione e dalla

distillazione

1 L’acquavite di [nome del frutto] ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di frutti o bacche elencati nel capoverso 2 in un massimo di 20 l di alcool etilico di origine agricola, di acquavite, di distillato proveniente dallo stesso frutto o di una miscela degli stessi per 100 kg di frutta o bacche, seguita da una distillazione a meno di 86 per cento vol.

2 L’acquavite può essere ottenuta esclusivamente dai frutti o dalle bacche seguenti:

a. more (Rubus fruticosus auct. aggr.);

b. fragole (Fragaria spp.);

c. mirtilli (Vaccinium myrtillus L.);

d. lamponi (Rubus idaeus L.);