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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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ne è stato fabbricato meno di un anno prima, nonché indicazioni di età che si contraddicono o che si prestano a confusione.
2 Se sono date indicazioni geografiche, la fase di produzione nella quale la bevanda spiritosa ha assunto il suo carattere definitivo deve essersi svolta nella regione geografica menzionata. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 maggio 1997 DOP/IPG19. L’indicazione del Paese di produzione è disciplinata dall’articolo 15 OID20.
3 Se la designazione, la presentazione o la caratterizzazione di una bevanda spiritosa reca l’indicazione della materia prima impiegata per produrre l’alcool etilico di origine agricola, ciascun alcool agricolo utilizzato è menzionato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.
Sezione 4: Bevande spiritose analcoliche
Art. 159 Definizione
La bevanda spiritosa analcolica è una bevanda alla quale è stato sottratto l’alcool mediante un procedimento fisico oppure la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcool.
Art. 160 Denominazione specifica
La denominazione specifica delle bevande spiritose analcoliche comprende la denominazione specifica della bevanda di base in questione seguita dall’indicazione «analcolico».
Titolo settimo: Adeguamento degli allegati
Art. 161
L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e alle legislazioni dei principali partner commerciali della Svizzera.
Titolo ottavo: Disposizioni finali
Art. 162 Abrogazione di altri atti
Sono abrogate:
19 RS 910.12
20 RS ...