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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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3 Per le seguenti acquaviti, la denominazione «acquavite di …» può essere sostituita dal nome del frutto impiegato:

a. mirabelle;

b. susine;

c. prugne;

d. mele Gravenstein;

e. mele;

f. pere Williams;

g. ciliege;

h. mele cotogne;

i. corbezzole.

4 La denominazione specifica dell’acquavite di residui di frutta è «acquavite di residui di [nome del frutto impiegato]». Se sono utilizzati residui di diversi frutti, la denominazione specifica è «acquavite di residui di frutta».

5 La denominazione specifica dell’acquavite di [nome del frutto] ottenuta per macerazione e distillazione ai sensi dell’articolo 139 è «acquavite di [nome del frutto]», seguita dall’indicazione complementare «ottenuta per macerazione e distillazione». Quest’ultima deve figurare nel medesimo campo visivo dell’indicazione «acquavite di [nome del frutto]».

6 L’acquavite di vino, se sottoposta a invecchiamento, può continuare a essere commercializzata come «acquavite di vino» se il periodo di invecchiamento è pari o superiore a quello stabilito per il Brandy.

7 La denominazione specifica dell’acquavite di fecce deve essere completata con il nome della materia prima impiegata.

Art. 157 Denominazione specifica; altre bevande spiritose

1 Il «Geist» può essere denominato «acquavite di [nome del frutto]».

2 La descrizione, la presentazione o la caratterizzazione della vodka non prodotta esclusivamente da lieviti di patate e/o cereali recano l’indicazione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime impiegate per produrre l’alcool etilico di origine agricola.

3 Le bevande spiritose al ginepro possono recare le denominazioni specifiche «Wacholder» o «genebra».

4 Le denominazioni specifiche delle bevande di cui agli articoli 150‒152 possono essere completate con il termine «liquore».

Art. 158 Ulteriore caratterizzazione

1 Per indicare un’età, è determinante l’ingrediente alcolico più giovane. È vietata la designazione «vecchio» per prodotti di una distillazione il cui ingrediente più giova-