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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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f. rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni.

Art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 frase introduttiva

1 I giocattoli devono adempiere i seguenti requisiti di sicurezza (qui di seguito: requisiti di sicurezza):

a. i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 64 capoversi 2–4 ODerr; e

4 Se ha motivo di ritenere che un giocattolo non adempie i requisiti di sicurezza, l’importatore o il distributore non può immettere in commercio tale giocattolo prima che esso adempia i requisiti di sicurezza. Se il giocattolo presenta un rischio:

Art. 13 cpv. 1 lett. a

1 L’organismo di valutazione della conformità rilascia il certificato di esame del tipo secondo la procedura di cui all’allegato II modulo B numero 6 della decisione n. 768/2008/CE3. Tale certificato deve inoltre includere:

a. un rimando alla presente ordinanza o alla direttiva 2009/48/CE4;

Art. 18 cpv. 2 lett. c

2 Il rappresentante autorizzato svolge i compiti stabiliti nel mandato del fabbricante. Il mandato comprende almeno i seguenti compiti del rappresentante autorizzato:

c. coopera con l’autorità esecutiva, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi che un giocattolo presenta.

Art. 19 cpv. 2

2 Il fabbricante, l’importatore o il distributore informa senza indugio la competente autorità esecutiva se il giocattolo presenta dei rischi fornendo dati dettagliati, in particolare relativi alle disposizioni della presente ordinanza che il giocattolo non adempie, e alle misure adottate.

Art. 20 frase introduttiva

In considerazione dei rischi che un giocattolo presenta, il fabbricante e l’importatore devono, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori:

Art. 22 lett. b

Il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore:

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

4 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2015/C 087/02, GU C 87 dell’13.03.2015, pag. 9.