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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1)
Elenco degli aromatizzanti consentiti Parte A: osservazioni
1 La tabella contiene i seguenti dati:
1.1 colonna 1 (codice FL): codice identificativo della sostanza;
1.2 colonna 2 (denominazione chimica): denominazione della sostanza;
1.3 colonna 3 (codice CAS): numero di immatricolazione del Chemical
Abstracts Service (CAS);
1.4 colonna 4 (codice JECFA): codice del Comitato congiunto di esperti
FAO/OMS per gli additivi alimentari (JECFA);
1.5 colonna 5 (codice CoE): il codice del consiglio dʼEuropa;
1.6 colonna 6 (purezza della sostanza [minimo 95 %], salvo altrimenti indicato):
lʼaromatizzante indicato deve essere puro almeno al 95 %; in caso contrario, la composizione degli aromatizzanti viene riportata in questa colonna;
1.7 colonna 7 (limitazioni dʼimpiego): lʼimpiego di aromatizzanti è consentito in
conformità alla buona prassi produttiva, salvo specifiche limitazioni indicate in questa colonna; gli aromatizzanti il cui impiego è soggetto a limitazioni possono essere utilizzati soltanto nelle categorie di derrate alimentari indicate e nel rispetto dei requisiti specifici; per le limitazioni si applicano le seguenti categorie di derrate alimentari di cui allʼallegato 3 elenco A OAdd9:
Codice
categoria Categoria alimentare
1 Prodotti lattiero-caseari e analoghi
2 Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
3 Gelati
4.2 Ortofrutticoli trasformati
5 Prodotti di confetteria
5.3 Gomme da masticare
6 Cereali e prodotti a base di cereali
7 Prodotti di panetteria
8 Carni
9 Pesce e prodotti ittici
10 Uova e ovoprodotti