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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1)

Elenco degli aromatizzanti consentiti Parte A: osservazioni

1 La tabella contiene i seguenti dati:

1.1 colonna 1 (codice FL): codice identificativo della sostanza;

1.2 colonna 2 (denominazione chimica): denominazione della sostanza;

1.3 colonna 3 (codice CAS): numero di immatricolazione del Chemical

Abstracts Service (CAS);

1.4 colonna 4 (codice JECFA): codice del Comitato congiunto di esperti

FAO/OMS per gli additivi alimentari (JECFA);

1.5 colonna 5 (codice CoE): il codice del consiglio dʼEuropa;

1.6 colonna 6 (purezza della sostanza [minimo 95 %], salvo altrimenti indicato):

lʼaromatizzante indicato deve essere puro almeno al 95 %; in caso contrario, la composizione degli aromatizzanti viene riportata in questa colonna;

1.7 colonna 7 (limitazioni dʼimpiego): lʼimpiego di aromatizzanti è consentito in

conformità alla buona prassi produttiva, salvo specifiche limitazioni indicate in questa colonna; gli aromatizzanti il cui impiego è soggetto a limitazioni possono essere utilizzati soltanto nelle categorie di derrate alimentari indicate e nel rispetto dei requisiti specifici; per le limitazioni si applicano le seguenti categorie di derrate alimentari di cui allʼallegato 3 elenco A OAdd9:

Codice

categoria Categoria alimentare

1 Prodotti lattiero-caseari e analoghi

2 Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

3 Gelati

4.2 Ortofrutticoli trasformati

5 Prodotti di confetteria

5.3 Gomme da masticare

6 Cereali e prodotti a base di cereali

7 Prodotti di panetteria

8 Carni

9 Pesce e prodotti ittici

10 Uova e ovoprodotti

9 RS 817.022.31