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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Sezione 4: Caratterizzazione

Art. 7 Denominazione specifica

La denominazione specifica di cui allʼarticolo 3 capoverso 1 lettera a dellʼordinanza del DFI del ...5 relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID) per gli aromi è «aroma». La denominazione può altresì comprendere unʼindicazione più precisa o una descrizione dellʼaroma impiegato. Qualora sia utilizzato lʼattributo «naturale», si applica lʼarticolo 10.

Art. 8 Caratterizzazione degli aromi immessi al consumo in forma origina-

ria

Per gli aromi che vengono immessi al consumo in forma originaria, la confezione o lʼetichetta deve esibire, in aggiunta alle indicazioni di cui allʼarticolo 3 OID6, la dicitura «per uso alimentare» ovvero «per uso alimentare limitato», o altra indicazione più precisa in merito allʼuso alimentare cui lʼaroma è destinato.

Art. 9 Caratterizzazione degli aromi non immessi

al consumo in forma originaria

1 Per gli aromi che non vengono immessi al consumo, ma vengono venduti singolarmente o in commistione con altri aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ovvero con aggiunta di sostanze di cui allʼarticolo 4 capoverso 8, la confezione o il contenitore deve esibire, oltre alle indicazioni di cui allʼarticolo 3 capoverso 1 lettera a, c, e–g e m OID7, anche:

a. la dicitura «per uso alimentare» ovvero «per uso alimentare limitato», o altra indicazione più precisa in merito allʼuso alimentare cui lʼaroma è destinato;

b. un elenco in ordine decrescente di peso:

1. delle categorie di aromi contenute e

2. delle altre sostanze o materiali contenuti nel prodotto con relativa designazione o se necessario col numero E;

c. tutte le indicazioni necessarie a consentire allʼacquirente di conformarsi alla normativa sui quantitativi massimi in materia di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.

2 È necessario riportare le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c soltanto nei documenti di accompagnamento della merce da esibire preventivamente o allʼatto della consegna, purché la dicitura «destinato alla fabbricazione di derrate alimentari e non alla vendita al dettaglio» sia ben visibile sulla confezione o sul contenitore del prodotto in questione.

5 RS ...

6 RS ...

7 RS ...