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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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3 In caso di trasporto di aromi in cisterne, è necessario riportare le indicazioni di cui al capoverso 1 solamente nei documenti di accompagnamento della merce da esibire allʼatto della consegna.
Art. 10 Requisiti particolari per lʼutilizzo dellʼattributo
«naturale»
Allʼattributo «naturale» riferito ad aromi si applica quanto segue:
a. lʼattributo «naturale» può essere utilizzato per designare un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche o aromatizzanti naturali;
b. il termine «aromatizzante naturale/aromatizzanti naturali» può essere utilizzato solo per designare gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente aromatizzanti naturali;
c. lʼattributo «naturale» può essere utilizzato in associazione a una derrata alimentare, a una categoria di derrate alimentari o a una fonte dʼaroma vegetale o animale solo se almeno il 95 per cento in peso del componente aromatizzante è ottenuto dalla materia prima a cui si fa riferimento; la designazione è «aroma naturale
di XYZ», dove «XYZ» è la derrata alimentare, la categoria di derrate alimentari o la materia prima in questione;
d. la designazione «aroma naturale di XYZ con altri aromi naturali» può essere utilizzata solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dalla materia prima cui si fa riferimento e se il suo aroma è facilmente riconoscibile;
e. il termine «aroma naturale» può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è derivato da più materie prime e una loro menzione non permetterebbe di descriverne adeguatamente lʼaroma o il sapore.
Sezione 5: Adeguamento degli allegati
Art. 11
L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato più recente della scienza e della tecnologia nonché alla legislazione dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Disposizioni transitorie
Per le disposizioni transitorie si rimanda allʼarticolo 90 capoverso 1 ODerr.