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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 7 Limite di determinazione usato come livello massimo di residui

1 Per le sostanze attive che non generano residui misurabili nei prodotti, l'USAV può stabilire che il livello massimo di residui sia il limite di determinazione.

2 Il limite di determinazione è determinato tenendo conto dei metodi analitici di routine disponibili.

Art. 8 Relazione dell'USAV

1 L'USAV redige una relazione nel caso in cui la valutazione ai sensi degli articoli 3 e 5 nonché 6 e 7 determini un livello massimo di residui divergente dalla legislazione dell'UE. La relazione comprende quanto segue:

a. la valutazione dei rischi per la salute del consumatore derivanti dalla fissazione, dalla modifica o dalla soppressione di un limite massimo di residui;

b. la valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto per la sorveglianza di routine;

c. il limite di determinazione presumibile per la combinazione di antiparassitario e prodotto; e

d. altri dati pertinenti per la valutazione dei rischi.

2 L'USAV mette la relazione a disposizione del pubblico.

Art. 9 Livelli massimi di residui per prodotti fitosanitari o biocidi non uti-

lizzati in Svizzera

1 Su richiesta, l'USAV può fissare appositi livelli massimi per i residui derivanti da impieghi di prodotti fitosanitari o di biocidi non previsti in Svizzera.

2 La richiesta deve contenere:

a. una sintesi della richiesta presentata, comprendente:

1. il riassunto della richiesta,

2. la motivazione della richiesta,

3. l'indice della documentazione allegata e

4. la copia delle condizioni di impiego pertinenti per la fissazione dei livelli massimi di residui nel quadro della buona pratica fitosanitaria riferita agli utilizzi specifici della sostanza attiva oppure copia delle condizioni di impiego come biocida;

b. l'indice della letteratura scientifica pubblicata nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della richiesta in merito agli effetti sulla salute della sostanza attiva e dei relativi residui di antiparassitari; e

c. le indicazioni di cui agli allegati 5 e 6 OPF11,nel quadro dei dati richiesti per la fissazione di livelli massimi per i residui di antiparassitari, oppure di cui all'articolo 14 OBioc12, compresi i dati tossicologici, i dati riguardanti i metodi

11 RS 916.161

12 RS 813.12