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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2. sostanze attive e relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione derivanti da biocidi ai sensi dell'ordinanza sui biocidi del 18 maggio 20053 (OBioc), se non già disciplinati in altri atti legislativi;

b. livello massimo di residui (LMR): concentrazione massima consentita di un residuo di antiparassitario presente nei o sui prodotti;

c. CXL: livello massimo di residui fissato dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex Maximum Residue Limit for Pesticide);

d. tolleranza all'importazione: livello massimo di residui per i prodotti importati, fissato nel caso in cui:

1. per un determinato prodotto, l'utilizzo di una sostanza attiva in un prodotto fitosanitario o in un biocida non sia autorizzato per motivi diversi dalla protezione della salute, oppure

2. per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico, il livello massimo di residui vigente sia stato fissato per motivi diversi dalla protezione della salute;

e. limite di determinazione: concentrazione minima di residui che, nell'ambito della sorveglianza di routine, è possibile quantificare e registrare con metodi convalidati in base alla buona pratica di laboratorio.

2 Laddove la legislazione in materia di derrate alimentari non contiene definizioni, valgono per la presente ordinanza le definizioni della LPChim, dell'ordinanza sui prodotti chimici del 18 maggio 20054, dell'OBioc e dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari del 12 maggio 20105 (OPF).

Sezione 2: Determinazione dei livelli massimi di residui

Art. 3 Determinazione dei livelli massimi di residui

1 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i livelli massimi per i residui di antiparassitari. Esso consulta gli organi federali interessati.

2 In tale ambito prende in considerazione la potenziale pericolosità dei residui di antiparassitari per l'uomo, includendo l'usuale documentazione scientifica e quanto segue:

a. per i prodotti fitosanitari: i principi uniformi per la valutazione e l'omologazione di prodotti fitosanitari di cui all'allegato 9 OPF6;

b. per i biocidi: articolo 17 OBioc7;

c. lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche per la valutazione tossicologica e dell'esposizione ai residui;

3 RS 813.12

4 RS 813.11

5 RS 916.161

6 RS 916.161

7 RS 813.12