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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 Il latte pastorizzato e i prodotti di latte pastorizzati in forma liquida possono essere consegnati aperti ai consumatori, se il dispositivo di mescita, in particolare il recipiente o il rubinetto, garantisce un prelievo privo di contaminazioni. Il punto di consegna è tenuto a informare i consumatori sulla conservabilità del latte e dei prodotti di latte e sulle relative condizioni.

Art. 52 Colostro e prodotti a base di colostro

1 Gli articoli 46, 48 capoversi 1 e 2, 49 capoversi 1 e 3 nonché 50 capoverso 1 si applicano per analogia all’utilizzazione, alla trasformazione e al trattamento termico di colostro e di prodotti a base di colostro.

2 Se non è raccolto quotidianamente, il colostro può essere surgelato dopo la mungitura. In questo caso una volta giunto nell’azienda di trasformazione deve rimanere surgelato fino alla sua trasformazione.

Art. 53 Latte e prodotti di latte di altri mammiferi

1 Gli articoli 46–52, eccettuato l’articolo 48 capoverso 3, sono applicabili per analogia al latte di altri mammiferi e ai prodotti derivati.

2 Nel caso di latte che, per motivi tecnici legati alla produzione, non può essere sottoposto a trattamento termico, in particolare il latte di giumenta, il responsabile deve garantire la sicurezza delle derrate alimentari mediante una garanzia di qualità adeguata al prodotto.

Sezione 9: Uova e ovoprodotti

Art. 54 Uova

1 Fino al momento in cui sono consegnate ai consumatori, le uova devono essere conservate pulite, all’asciutto e al riparo da odori estranei e protette dagli urti e dai raggi solari.

2 Le uova devono essere immagazzinate e trasportate a una temperatura che garantisca al meglio una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche. La temperatura deve essere mantenuta, nella misura del possibile, costante.

3 Le uova devono essere consegnate al consumatore entro 21 giorni dalla data di deposizione.

Art. 55 Aziende di lavorazione delle uova

L’azienda di lavorazione delle uova deve essere costruita, concepita e attrezzata in modo da consentire l’esecuzione separata delle diverse fasi di lavorazione, in particolare:

a. la lavatura, l’asciugatura e la disinfezione delle uova sporche;

b. la rottura delle uova per la raccolta del contenuto e l’eliminazione delle parti di gusci e delle membrane.