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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 La presenza di animali da compagnia nei locali di trasformazione usati anche per cucinare e consumare i pasti è consentita, in deroga al capoverso 1, quando il locale non è usato per la trasformazione del latte.
Art. 64 Igiene personale nelle aziende di estivazione
1 Durante il trattamento delle derrate alimentari, le persone che lavorano in un’azienda di estivazione devono osservare un’adeguata igiene e pulizia personale.
2 Gli abiti di lavoro o gli indumenti protettivi devono essere funzionali e puliti.
3 Se in un’azienda di estivazione una medesima persona si occupa della mungitura e della trasformazione del latte, essa deve garantire il trattamento igienico delle derrate alimentari mediante una separazione nel tempo tra le diverse fasi della lavorazione, mediante il cambiamento degli abiti, l’igiene delle mani e altre misure adeguate.
Art. 65 Trasformazione del latte nelle aziende di estivazione
1 Dopo la mungitura, il latte crudo deve essere efficacemente raffreddato.
2 Se non è trasformato immediatamente dopo la mungitura, il latte crudo deve essere raffreddato entro due ore a una temperatura di 8 °C o inferiore e poi conservato a questa temperatura fino alla trasformazione.
3 Il latte crudo destinato alla produzione di formaggio può essere conservato a una temperatura più elevata. La temperatura di deposito non deve tuttavia eccedere 18 °C. Se la temperatura di deposito eccede 8 °C, la lavorazione deve avvenire entro 24 ore dalla mungitura più vecchia. La sicurezza alimentare deve essere garantita in ogni momento.
Capitolo 7 Disposizioni speciali per l’analisi e la campionatura microbiologiche
Art. 66 Obblighi del responsabile
1 Il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti necessari nell’ambito del suo controllo autonomo, affinché:
a. i criteri di igiene del processo siano rispettati per le materie prime e le derrate alimentari sottoposte al suo controllo;
b. i criteri di sicurezza alimentare applicabili per l’intera durata del periodo di conservabilità dei prodotti possano essere rispettati a condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso. In particolare ciò si applica alle derrate alimentari pronte al consumo che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e che possono costituire un rischio per la salute pubblica in quanto mezzo di diffusione di tale batterio.
2 Nel convalidare o verificare il corretto funzionamento delle sue procedure basate sul sistema HACCP o sulla corretta prassi igienica, il responsabile è tenuto a effettuare, all’occorrenza, analisi fondate sui criteri microbiologici definiti nell’allegato 1.