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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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3 Se sono impiegati materiali che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2, la persona responsabile deve dimostrare all’autorità cantonale competente in materia di esecuzione che anche tali materiali sono adeguati. Il legno in condizioni ineccepibili è un materiale consentito.

4 Vanno installati dispositivi adeguati per pulire, disinfettare e depositare gli strumenti di lavoro e le attrezzature. Questi dispositivi devono essere resistenti alla corrosione e facili da pulire.

5 Deve inoltre essere disponibile un’erogazione di acqua calda e fredda.

6 Il latte deve essere trasformato in un apposito locale. Fanno eccezione le aziende di estivazione in cui tale locale può essere usato anche per la cucina e il consumo dei pasti. In queste aziende i settori usati per la trasformazione del latte devono essere chiaramente separati dai settori usati per la cucina e il consumo dei pasti.

7 È consentita la tradizionale fabbricazione in caldaie sospese su fuoco aperto.

8 La legna usata come combustibile nel locale di trasformazione può essere accatastata in tale locale.

Art. 61 Impianti sanitari nelle aziende di estivazione

1 Le aziende di estivazione devono essere munite di gabinetti in condizioni igieniche ineccepibili. L'accesso ai servizi igienici non deve trovarsi nei locali in cui vengono manipolate le derrate alimentari.

2 In luoghi adeguati devono essere previsti dispositivi per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico.

3 Tutti gli impianti sanitari devono essere provvisti di un’adeguata ventilazione naturale o artificiale.

Art. 62 Attrezzature nelle aziende di estivazione

1 I recipienti, gli apparecchi, gli strumenti e altri oggetti e attrezzature che entrano in contatto con il latte o i latticini devono essere di materiale idoneo per le derrate alimentari. Devono essere regolarmente puliti a fondo e, se necessario, disinfettati, per evitare ogni rischio di contaminazione.

2 Sono consentite attrezzature di legno in condizioni ineccepibili. Dopo l’uso, devono essere pulite a fondo con acqua calda ad almeno 85 °C.

3 Nei locali di trasformazione usati anche per cucinare e consumare i pasti, per la trasformazione e il deposito del latte e dei latticini devono essere impiegati oggetti e attrezzature diversi.

Art. 63 Presenza di animali nelle aziende di estivazione

1 Non è consentito tenere né introdurre animali nei locali in cui sono trattate le derrate alimentari.

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