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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici RU2015

Parte 3: Disposizioni specifiche per la campionatura e l’esame dei germogli

3.1 Ai fini del presente paragrafo valgono le seguenti definizioni:

a. Partita: la quantità di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli aventi lo stesso nome tassonomico, spedita dallo stesso stabilimento alla stessa destinazione alla stessa data. I semi aventi diverso nome tassonomico che siano stati mischiati nella stessa confezione e destinati a germinare insieme, nonché i loro germogli, sono ugualmente considerati una sola partita.

b. Spedizione: l’invio di una o più partite.

3.2 Prova preliminare effettuata su un lotto di semi

3.2.1 Le imprese produttrici di germogli devono effettuare una prova preliminare

su un campione rappresentativo di tutte le partite di semi.

3.2.2 Un campione rappresentativo deve comprendere almeno lo 0,5% del peso

della partita di semi in sottocampioni di 50 g o deve essere scelto in base a una strategia strutturata di campionatura statisticamente equivalente.

3.2.3 Ai fini delle prove preliminari l’impresa deve fare germinare i semi del cam-

pione rappresentativo alle stesse condizioni del resto della partita di semi destinati alla germinazione.

3.2.4 È possibile rinunciare alla prova preliminare effettuata su un lotto di semi se:

a. l’autorità competente ha accertato che l’impresa attua un sistema di gestione della sicurezza alimentare che, nel processo di produzione, prevede fasi in grado di ridurre il rischio microbiologico; e

b. i dati storici dimostrano che, negli ultimi sei mesi, tutte le partite dei diversi tipi di germogli fabbricati dall’impresa rispettano i criteri di sicurezza alimentare di cui all’allegato1 parte 1 numeri 1.18 e 1.27.

3.3. Campionatura e analisi dei germogli e dell’acqua d’irrigazione usata

3.3.1 Le imprese produttrici di germogli devono prelevare campioni per i test mi-

crobiologici nella fase in cui la probabilità di trovare E. coli produttori di tossine Shiga (STEC) e Salmonella spp. è maggiore e, comunque, non prima di 48 ore dopo l’inizio del processo di germinazione.

3.3.2 I campioni di germogli devono essere analizzati in conformità ai requisiti di

cui all’allegato 1 parte 1 numeri 1.18 e 1.27.

3.3.3 Tuttavia, un’impresa produttrice di germogli avente un piano di campiona-

tura che indichi le procedure di campionatura e i punti di prelievo del campione dell’acqua d’irrigazione usata, può sostituire le prescrizioni di campionatura di cui all’allegato 1 parte 1 numeri 1.18 e 1.27 con l’analisi di cinque campioni di 200 ml dell’acqua utilizzata per l’irrigazione dei germogli. In questo caso, all’analisi dell’acqua che era stata usata per irrigare i germogli si applicano i suddetti requisiti con il limite di assenza in 200 ml.