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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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d. ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico4;
e. ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali;
f. ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)5;
g. ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza s’intende per:
a. partita: quantità di qualsiasi derrata alimentare o di oggetti d'uso aventi la medesima classe o descrizione, coperti dallo o dagli stessi documenti, convogliati dagli stessi mezzi di trasporto e provenienti dallo stesso Paese o dalla stessa parte di esso;
b. documento comune di entrata (DCE): documento che deve essere completato dall'operatore del settore alimentare o dal suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 85 capoverso 2 dell'ordinanza del ... concernente le derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)6, nonché dall'autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;
c. punti di controllo designati (PCD): punti di controllo designati di cui all'allegato 2 in cui vengono controllate le derrate alimentari importate indicate negli allegati 1 e 3.
d. primo punto d'introduzione: punto della prima introduzione fisica di una partita in Svizzera;
e. situazione di emergenza: situazione che richiede una gestione dei rischi a breve termine;
f. crisi: situazione imprevedibile che presenta una minaccia, reale o percepita, immediata o futura, ma di ampia portata, in cui venga compromessa la sicurezza delle derrate alimentari o in cui siano individuati inganni di grande portata;
g. terzi: terzi incaricati di compiti di esecuzione:
1. le organizzazioni private che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 55 capoverso 2 della LDerr;
2. gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 19 dell’ordinanza del 28 maggio 1997 DOP/IPG7;