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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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d. ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico4;

e. ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali;

f. ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)5;

g. ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente ordinanza s’intende per:

a. partita: quantità di qualsiasi derrata alimentare o di oggetti d'uso aventi la medesima classe o descrizione, coperti dallo o dagli stessi documenti, convogliati dagli stessi mezzi di trasporto e provenienti dallo stesso Paese o dalla stessa parte di esso;

b. documento comune di entrata (DCE): documento che deve essere completato dall'operatore del settore alimentare o dal suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 85 capoverso 2 dell'ordinanza del ... concernente le derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)6, nonché dall'autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;

c. punti di controllo designati (PCD): punti di controllo designati di cui all'allegato 2 in cui vengono controllate le derrate alimentari importate indicate negli allegati 1 e 3.

d. primo punto d'introduzione: punto della prima introduzione fisica di una partita in Svizzera;

e. situazione di emergenza: situazione che richiede una gestione dei rischi a breve termine;

f. crisi: situazione imprevedibile che presenta una minaccia, reale o percepita, immediata o futura, ma di ampia portata, in cui venga compromessa la sicurezza delle derrate alimentari o in cui siano individuati inganni di grande portata;

g. terzi: terzi incaricati di compiti di esecuzione:

1. le organizzazioni private che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 55 capoverso 2 della LDerr;

2. gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 19 dell’ordinanza del 28 maggio 1997 DOP/IPG7;

3 RS 916.020

4 RS 916.402

5 RS 916.443.12.

6 RS 817.02

7 RS 910.12