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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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f. le misure da adottare sulla base dei controlli ufficiali;

g. la collaborazione con gli altri organi competenti;

h. altre attività o informazioni necessarie all'esecuzione efficiente dei controlli ufficiali.

4 La documentazione, all'occorrenza, deve essere aggiornata.

Art. 5 Controlli di partite di merci

Se una derrata alimentare o un oggetto d'uso di una partita di merci non è ritenuto sicuro, si deve supporre che tutte le derrate alimentari od oggetti d'uso di questa partita non siano a loro volta sicuri, a meno che da un controllo approfondito non risulti alcuna prova che dimostri che il resto della partita non è sicuro.

Art. 6 Rapporto sui controlli

1 Su ogni controllo ufficiale deve essere allestito un rapporto.

2 Il rapporto deve informare circa:

a. lo scopo dei controlli ufficiali;

b. le procedure di controllo applicate;

c. i risultati dei controlli;

d. eventualmente, le misure che le persone interessate devono adottare.

3 Le autorità di esecuzione competenti mettono a disposizione della persona interessata, almeno in caso di contestazione, una copia del rapporto.

Art. 7 Notifica

Le autorità di esecuzione competenti notificano immediatamente all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) le contestazioni da esse intimate e i casi che sono loro comunicati conformemente all'articolo 80 ODerr se13:

a. esiste un pericolo acuto per la salute; oppure

b. le derrate alimentari o gli oggetti d'uso in questione sono stati distribuiti a un numero indeterminato di consumatori e la popolazione di parecchi Cantoni, o all'estero, è stata messa in pericolo o potrebbe esserlo.

Art. 8 Valutazione e sorveglianza dell'esecuzione

1 L’efficacia dei controlli ufficiali deve essere verificata.

2 All'occorrenza, devono essere adottate misure correttive.

3 L’USAV sorveglia l’esecuzione nei Cantoni.

4 Dopo aver sentito gli organi di controllo, può emanare istruzioni concernenti il controllo.

13 RS 817.02