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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Titolo 2 Controlli ufficiali
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 3 Principi dei controlli ufficiali
1 I controlli ufficiali sono eseguiti dalle autorità di esecuzione competenti. Servono a verificare il rispetto della legislazione in vigore sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.
2 Sono eseguiti regolarmente e con una frequenza appropriata, in linea di principio senza alcun preavviso.
3 Hanno luogo in base a una valutazione del rischio e tenendo conto dei seguenti parametri:
a. rischi identificati associati a derrate alimentari e oggetti d'uso, alle aziende del settore alimentare e degli oggetti d'uso, all’impiego di derrate alimentari e di oggetti d'uso o a trasformazioni, materiali, sostanze, attività o operazioni che possano influire sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
b. comportamento adottato fino a quel momento dai responsabili riguardo al rispetto della legislazione sulle derrate alimentari;
c. affidabilità dei controlli autonomi già eseguiti;
d. dimensioni dell’azienda;
e. informazioni che potrebbero indicare una violazione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
f. se del caso, garanzie fornite dall’autorità competente del Paese d’origine; e
g. potenziale possibilità di inganno della pubblicità.
Art. 4 Requisiti dei controlli ufficiali
1 Le autorità di esecuzione competenti controllano se sono soddisfatti i requisiti stabiliti, tenendo conto di prove oggettive.
2 Le autorità di esecuzione eseguono controlli ufficiali sulla base di una procedura documentata.
3 La documentazione relativa alle procedure deve contenere segnatamente le informazioni e le istruzioni seguenti:
a. gli obiettivi dei controlli;
b. i compiti, le competenze e gli obblighi dei controllori;
c. le procedure di prelievo dei campioni, i metodi e le tecniche di controllo, la valutazione dei risultati e le decisioni che ne derivano;
d. la verifica dell'idoneità dei prelievi di campioni, dell'analisi e dei metodi di test;
e. i programmi di controllo e di sorveglianza;