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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Titolo 2 Controlli ufficiali

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 3 Principi dei controlli ufficiali

1 I controlli ufficiali sono eseguiti dalle autorità di esecuzione competenti. Servono a verificare il rispetto della legislazione in vigore sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

2 Sono eseguiti regolarmente e con una frequenza appropriata, in linea di principio senza alcun preavviso.

3 Hanno luogo in base a una valutazione del rischio e tenendo conto dei seguenti parametri:

a. rischi identificati associati a derrate alimentari e oggetti d'uso, alle aziende del settore alimentare e degli oggetti d'uso, all’impiego di derrate alimentari e di oggetti d'uso o a trasformazioni, materiali, sostanze, attività o operazioni che possano influire sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

b. comportamento adottato fino a quel momento dai responsabili riguardo al rispetto della legislazione sulle derrate alimentari;

c. affidabilità dei controlli autonomi già eseguiti;

d. dimensioni dell’azienda;

e. informazioni che potrebbero indicare una violazione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;

f. se del caso, garanzie fornite dall’autorità competente del Paese d’origine; e

g. potenziale possibilità di inganno della pubblicità.

Art. 4 Requisiti dei controlli ufficiali

1 Le autorità di esecuzione competenti controllano se sono soddisfatti i requisiti stabiliti, tenendo conto di prove oggettive.

2 Le autorità di esecuzione eseguono controlli ufficiali sulla base di una procedura documentata.

3 La documentazione relativa alle procedure deve contenere segnatamente le informazioni e le istruzioni seguenti:

a. gli obiettivi dei controlli;

b. i compiti, le competenze e gli obblighi dei controllori;

c. le procedure di prelievo dei campioni, i metodi e le tecniche di controllo, la valutazione dei risultati e le decisioni che ne derivano;

d. la verifica dell'idoneità dei prelievi di campioni, dell'analisi e dei metodi di test;

e. i programmi di controllo e di sorveglianza;