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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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3. gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 28 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica8;
4. gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente le designazioni «montagna» e «alpe»9;
5. il «Controllo svizzero del commercio dei vini» istituito come organo di controllo federale dall'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 1997 sul vino10;
h. audit: esame sistematico volto a controllare che le attività e i risultati soddisfino
i requisiti, e che tali requisiti siano appropriati rispetto agli obiettivi da raggiungere;
i. controllo ufficiale: ogni forma di controllo (p. es. audit, ispezione, sorveglianza,
controllo successivo) eseguito dall'autorità competente a verificare il rispetto della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
j. ispezione: esame di ogni aspetto legato alle derrate alimentari e agli oggetti
d'uso, al fine di garantirne la conformità alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
k. controllo successivo: realizzazione di una sequenza pianificata di osservazioni
o di misure al fine di verificare il grado di conformità alla legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
l. sorveglianza: osservazione minuziosa di una o più aziende attive nel settore
delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, di uno o più operatori di questo settore o delle loro attività.
2 Le altre definizioni della legislazione svizzera sul controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso sono utilizzate conformemente alle definizioni contenute in uno dei seguenti regolamenti dell’Unione europea:
a. articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004;11;
b. articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/200412.
8 RS 910.18
9 RS 910.19
10 RS 916.140
11 Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 633/2014, GU L 175 del 14.06.2014, pag. 6.
12 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L
165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 652/2014, GU L
189 del 27.06.2014, pag. 1.