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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Informazioni sulle derrate alimentari

33. Leggero/Light

33.1 Lʼindicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che

può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto».

33.2 Lʼindicazione deve inoltre essere accompagnata da una specificazione delle ca-

ratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

34. Naturalmente/naturale

Se una derrata alimentare soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per lʼimpiego di unʼindicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/ naturale» può essere inserito allʼinizio dellʼindicazione.

35. Alimenti poveri di lattosio o privi di lattosio

35.1 Un alimento è considerato povero di lattosio quando il tenore di lattosio nel

prodotto pronto al consumo è:

a. ridotto di almeno la metà rispetto all’alimento normale corrispondente; e

b. non supera 2 g per 100 g di sostanza secca.

35.2 Un alimento è considerato privo di lattosio quando il prodotto pronto al con-

sumo contiene meno di 0,1 g di lattosio per 100 g o 100 ml.

36. Alimenti poveri di proteine

36.1 Un alimento è considerato povero di proteine quando il tenore di proteine del

prodotto pronto al consumo è:

a. ridotto di almeno la metà rispetto all’alimento normale corrispondente; e

b. non supera 1 g per 100 g di sostanza secca.

36.2 A differenza delle paste alimentari di cui agli articoli 71–73 dell’ordinanza del

DFI del ...19 concernente le derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile, le paste alimentari povere di proteine possono contenere anche una percentuale variabile di amido o fecola.

19 RS ...