Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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Art. 26 Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Per maggiore chiarezza, le disposizioni della LAVS cui si fa riferimento nel vigente articolo 26 vengono elencate in singole lettere. È aggiunto anche un rinvio alla regolamentazione secondo cui la procedura di richiamo di cui all'articolo 50b LAVS si applica per analogia anche alle PC (lett. c). Questo consentirà agli organi cantonali o comunali competenti per la fissazione e il versamento delle PC di aver accesso al registro centrale delle rendite dell'UCC. Gli organi esecutivi potranno quindi accertare autonomamente se singoli assicurati percepiscano una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI, ed eventualmente di quale importo.

Disposizione transitoria della modifica del ... (Riforma delle PC)

Diverse misure della presente riforma possono incidere sul calcolo delle PC e comportare una diminuzione o addirittura la soppressione delle prestazioni. Per consentire alle persone interessate di avere abbastanza tempo per adattarsi alla nuova situazione finanziaria, le misure seguenti si applicheranno loro solo dopo tre anni dall'entrata in vigore:

– adeguamento dell'importo minimo delle PC (art. 9 cpv. 1);

– ripartizione della sostanza delle coppie in cui un coniuge vive in un istituto o in un ospedale (art. 9 cpv. 3 lett. b e c);

– possibilità per i Cantoni di computare il premio effettivo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, se è inferiore al premio medio (art. 10 cpv. 3 lett. d);

– riduzione della franchigia sulla sostanza complessiva (art. 11 cpv. 1 lett. c);

– soppressione del computo privilegiato per i redditi ipotetici dell'attività lucrativa (art. 11a cpv. 1).

Le persone che acquisiranno il diritto alle PC dopo l'entrata in vigore della presente riforma saranno da subito soggette al nuovo diritto.

Anche la regolamentazione prevista per il computo dei debiti ipotecari (n. 2.1.4 segg.) può comportare una diminuzione delle PC per determinate persone. Pure in questo caso vigerà quindi un periodo transitorio di tre anni. Poiché la questione sarà disciplinata materialmente a livello d'ordinanza, la relativa disposizione transitoria sarà prevista allo stesso livello.

Modifica della LPP

Art. 30d cpv. 3 lett. a

Attualmente, un assicurato può rimborsare un versamento anticipato al più tardi fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia. Per incentivare gli assicurati a effettuare più rimborsi e migliorare quindi il livello della loro rendita futura, il presente avamprogetto prolunga di tre anni il periodo in cui i rimborsi sono ancora autorizzati. In futuro, un assicurato potrà dunque procedere a un rimborso fino al momento in cui avrà diritto alle prestazioni per la vecchiaia in base al regolamento dell'istituto di previdenza. Il diritto al rimborso si estinguerà dunque nel momento in cui, in virtù del medesimo regolamento, l'assicurato avrà diritto alla riscossione (anticipata o meno) di una prestazione di vecchiaia. Il prolungamento del