Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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sponde almeno al 90 per cento dell'importo della prestazione103. Per i beni di consumo e i servizi, la controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta una domanda di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo, le lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate le circostanze, non avrebbe effettuato104.
Cpv. 3: questo capoverso completa il capoverso 1 specificando che, anche se la controprestazione è adeguata, la sostanza non deve essere spesa oltre un certo limite. Questo implica che in futuro, anche in presenza di una prova delle spese, nel calcolo della PC verrà presa in considerazione una rinuncia alla sostanza, se quest'ultima sarà stata spesa in un breve lasso di tempo senza che la persona si sia preoccupata del futuro. Le perdite di sostanza involontarie, ovvero non riconducibili a un comportamento intenzionale o imprudente del beneficiario di PC, non costituiscono una spesa della sostanza e non rientrano quindi nel campo d'applicazione di questa disposizione. Di conseguenza, nel caso di una perdita inattesa dovuta a un investimento patrimoniale effettuato razionalmente o all'inesigibilità di un prestito non prevedibile al momento della sua concessione, non sarà computata alcuna rinuncia alla sostanza.
I limiti fissati permettono di determinare se la sostanza sia stata spesa troppo rapidamente oppure no. Se l'organo esecutivo constata una rinuncia alla sostanza, va applicata la riduzione di 10 000 franchi l'anno prevista all'articolo 17a capoverso 1 OPC-AVS/AI, come avviene già oggi.
Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli dell'applicazione della presente disposizione. Le spese giustificate da un «motivo particolarmente valido» includono segnatamente le spese effettuate per garantire la copertura del minimo esistenziale dei beneficiari di PC e per mantenere il valore di beni immobili di loro proprietà, le spese delle cure dentarie e varie spese di malattia o d'invalidità non coperte né dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, né dall'AI e nemmeno dalle PC.
Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbis(nuova)
Frase introduttiva: la modifica è di natura puramente redazionale e concerne soltanto il testo tedesco.
Lett. bbis: le spese di soggiorno temporaneo in istituto vengono aggiunte all'elenco delle spese di malattia e d'invalidità da rimborsare. Per gli assicurati che soggiornano in un istituto o in un ospedale solo per un periodo di tempo limitato è quindi possibile continuare a calcolare le PC come se vivessero a casa. La limitazione a tre mesi garantisce che gli importi elencati all'articolo 14 capoverso 3 siano sufficienti per poter rimborsare, oltre alle spese di soggiorno temporaneo in istituto, anche altre spese necessarie (p. es. cure dentarie).
Art. 21 cpv. 1, 1bis(nuovo), 1ter(nuovo), 1ter(nuovo) e 1quater(nuovo)
Cpv. 1–1ter: l'articolo 21 disciplina la competenza per la determinazione e il versamento delle PC. La regolamentazione per le persone che vivono a casa resta invaria-
103 DTF 122 V 394.
104 Sentenza del TF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011.