Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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vecchiaia minimo obbligatorio non può più essere versato come liquidazione in capitale, la formulazione dell'articolo 37a va adeguata («liquidazione in capitale regolamentare» invece di «liquidazione in capitale secondo l'articolo 37 capoversi 2 e 4»). Non si tratta di una modifica materiale. Il consenso scritto del coniuge o del partner registrato continuerà a essere necessario, se il regolamento dell'istituto di previdenza prevede la possibilità del versamento sotto forma di capitale dell'avere di vecchiaia. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 37 capoverso 3 (averi di vecchiaia esigui), come è già il caso nel diritto vigente.
Variante 2 – Art. 37 cpv. 2, 2bise 4
Cpv. 2 e 2bis: in futuro l'avere di vecchiaia minimo obbligatorio secondo l'articolo 15 LPP dovrà essere sempre versato sotto forma di rendita (con riserva del caso di una rendita molto esigua secondo l'art. 37 cpv. 3 LPP). Gli istituti di previdenza potranno continuare a prevedere nei loro regolamenti la possibilità della liquidazione in capitale per la parte dell'avere di vecchiaia che eccede il 50 per cento dell'avere LPP. In futuro, la metà dell'avere LPP dovrà dunque sempre essere versata sotto forma di rendita, mentre per la parte residua dell'avere di previdenza resterà possibile una liquidazione in capitale. Questa nuova regolamentazione sostituisce quella del vigente articolo 37 capoverso 2, secondo cui un istituto di previdenza è tenuto a versare all'assicurato che lo richieda il 25 per cento del suo avere di vecchiaia LPP come liquidazione in capitale. Gli istituti di previdenza non sono pertanto tenuti a prevedere nei loro regolamenti la possibilità di una liquidazione in capitale. Nella realtà, attualmente la maggior parte di essi prevede tale possibilità per una parte dell'avere di vecchiaia che va ben oltre il 25 per cento.
Cpv. 4: la formulazione di questo capoverso viene adeguata e la lettera a abrogata, dato che la metà dell'avere di vecchiaia LPP sarà versata sempre sotto forma di rendita. Gli istituti di previdenza non potranno dunque più prevedere la possibilità che la prestazione di vecchiaia sia versata integralmente sotto forma di capitale.
Variante 2 Art. 37a cpv. 1107
Si tratta di un adeguamento redazionale dovuto all'abrogazione dell'articolo 37 capoverso 4 lettera a.
Modifica della LFLP
Art. 5 cpv. 1 lett. b
In aggiunta all'attuale restrizione del pagamento in contanti della prestazione d'uscita in caso di partenza definitiva dalla Svizzera per uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio (art. 25f LFLP), in futuro l'articolo 5 prevederà una restrizione anche per l'avvio di un'attività lucrativa indipendente. Di conseguenza, l'avere di vecchiaia obbligatorio secondo l'articolo 15 LPP non potrà essere versato in contanti a un lavoratore che si rende indipendente. Per contro, tutta la parte della prestazione di libero passaggio che eccede l'avere
107 Versione secondo la modifica del 19 giugno 2015 (FF 2015 3969), non ancora in vigore.