Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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periodo in cui è autorizzato il rimborso non comporterà un maggior onere amministrativo per gli istituti di previdenza, poiché, fintantoché non sono ancora versate prestazioni previdenziali, il momento del rimborso non incide molto sulla gestione delle casse pensioni, che è notevolmente informatizzata. Il diritto al rimborso non si prolungherà invece in caso di rinvio della riscossione delle prestazioni di vecchiaia.
Questa misura non rischia nemmeno di compromettere l'equilibrio finanziario degli istituti di previdenza, dato che è il singolo assicurato a finanziare il rimborso con i mezzi propri. Le casse pensioni non dovranno dunque sostenere alcun onere finanziario supplementare.
Art. 30e cpv. 3 lett. a e 6
Cpv. 3 lett. a: dato che in futuro i rimborsi saranno autorizzati fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia (art. 30d cpv. 3 lett. a), occorre adeguare di conseguenza la disposizione sulla cancellazione della menzione della restrizione del diritto di alienazione. Poiché i rimborsi saranno possibili anche nei tre anni precedenti il momento del pensionamento, questa menzione sarà cancellata al più tardi alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia.
Cpv. 6: l'adeguamento di questo capoverso è identico a quello dell'articolo 30d capoverso 3 lettera a. L'obbligo e il diritto di rimborso vigeranno per tre anni in più, fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia (con riserva del verificarsi di un altro caso di previdenza o di un pagamento in contanti nel periodo summenzionato).
Variante 1 – Art. 37 cpv. 2 e 4
Cpv. 2: in futuro l'avere di vecchiaia minimo obbligatorio secondo l'articolo 15 LPP dovrà essere versato integralmente sotto forma di rendita (con riserva del caso di una rendita molto esigua secondo l'art. 37 cpv. 3 LPP). Per quanto concerne la parte sovraobbligatoria, gli istituti di previdenza potranno invece continuare a prevedere nei loro regolamenti la possibilità di una liquidazione in capitale. In futuro, l'avere LPP dovrà dunque sempre essere versato sotto forma di rendita, mentre per la parte residua dell'avere di previdenza resterà possibile una liquidazione in capitale. Questa nuova regolamentazione sostituisce quella del vigente articolo 37 capoverso 2, secondo cui un istituto di previdenza è tenuto a versare all'assicurato che lo richieda un quarto del suo avere di vecchiaia LPP come liquidazione in capitale. Secondo l'articolo 11 OPP 2, già oggi l'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP.
Cpv. 4: in base alla modifica proposta al capoverso 2, l'avere di vecchiaia LPP non potrà più essere percepito sotto forma di liquidazione in capitale. Il capoverso 4 diventa pertanto superfluo e può essere abrogato.
Variante 1 Art. 37a105
Con la modifica del CC del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio106, nella LPP è introdotto al posto dell'attuale articolo 37 capoverso 5 un nuovo articolo 37a LPP che rinvia ai versamenti in capitale di cui all'articolo 37 capoversi 2 e 4. Dato che nella variante 1 l'avere di
105 Versione secondo la modifica del 19 giugno 2015 (FF 2015 3969), non ancora in vigore.
106 FF 2015 3969