Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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poter limitare l'importo della tassa giornaliera presa in considerazione nel calcolo delle PC. Il fatto che la tassa sia considerata su base giornaliera non incide né sull'inizio né sulla fine del diritto alle PC secondo l'articolo 12 capoversi 1–3 LPC.

La modifica nella terza frase è di natura puramente redazionale.

Cpv. 3 lett. d: il premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sarà riconosciuto come spesa nel calcolo delle PC. Secondo il diritto vigente è sempre computato un importo forfettario corrispondente al premio medio cantonale o regionale. Con la presente modifica, ai Cantoni sarà data la possibilità di computare il premio effettivo invece dell'importo forfettario, se il primo è inferiore al secondo. La nuova disposizione non avrà invece alcun effetto nei casi in cui il premio effettivo è superiore al premio medio.

Art. 11 cpv. 1 lett. b, c, g e i (nuova), nonché 3 lett. g (nuova)

Cpv. 1 lett. b: per le persone che sono proprietarie o usufruttuarie di un immobile oppure titolari di un diritto di abitazione su di esso, il valore locativo dell'immobile è riconosciuto interamente come reddito proveniente dalla sostanza immobile. Già oggi il valore locativo è considerato in questo modo nel calcolo delle PC. Per motivi di trasparenza, il computo del valore locativo come reddito è inserito nell'articolo 11 capoverso 1 lettera b AP-LPC. Questo adeguamento non ha alcuna ripercussione materiale.

Secondo il vigente articolo 9 capoverso 5 lettera b, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, che include anche la valutazione del valore locativo.

Cpv. 1 lett. c: la franchigia sulla sostanza sarà ridotta da 37 500 a 30 000 franchi per le persone sole e da 60 000 a 50 000 franchi per i coniugi. Questi importi corrispondono così a quelli applicati tra il 1992 e l'entrata in vigore del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, tenuto conto del rincaro registrato da allora. La franchigia applicata agli immobili ad uso proprio e il tenore della parte restante della disposizione rimangono invariati.

La modifica nella seconda frase è di natura puramente redazionale e concerne soltanto il testo tedesco.

Cpv. 1 lett. g: la rinuncia alla sostanza è trattata dettagliatamente nel nuovo articolo 11a. La lettera g dell'articolo 11 LPC può dunque essere abrogata.

Cpv. 1 lett. i: nel momento in cui presentano una domanda di PC, molte persone beneficiano già di una riduzione individuale dei premi. La presente disposizione prevede che, nel calcolo delle PC, questa venga computata come reddito per il periodo per il quale è stata versata retroattivamente una prestazione complementare. In tal modo si evita che il premio dell'assicurazione malattie sia pagato due volte per il periodo del versamento retroattivo delle PC. Ad oggi il rimborso della riduzione dei premi va richiesta nel singolo caso e può essere compensato con il pagamento retroattivo delle PC. Con la nuova regolamentazione questa procedura, prevista all'articolo 22 capoverso 5 OPC-AVS/AI, diventerà superflua.

Cpv. 3 lett. g: per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la tassa giornaliera viene riconosciuta come spesa nel calcolo delle PC (art. 10 cpv. 2 lett. a). Nel quadro del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, la maggior parte dei Cantoni ha separato i costi delle cure dalle PC e non li prende più in considerazione come parte della tassa giornaliera. Per non distorcere il calcolo delle PC,