Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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ta (cpv. 1). Anche il principio secondo cui il soggiorno in un istituto, un ospedale o un'altra struttura e il collocamento in una famiglia a fini assistenziali non fondano una nuova competenza resta invariato (cpv. 1bis). Si precisa tuttavia che nei casi in cui una persona è ricoverata in un istituto in un altro Cantone, per la determinazione e il versamento delle PC è sempre competente il Cantone in cui la persona era domiciliata prima del ricovero, a prescindere dal fatto che allora avesse già diritto alle PC oppure che trasferisca il domicilio nel luogo di ubicazione dell'istituto (cpv. 1ter).
Cpv. 1quater: questo capoverso disciplina il caso speciale in cui una persona proveniente dall'estero è direttamente ricoverata in un istituto, in un ospedale o in un'altra struttura. In tal caso, la determinazione e il versamento delle PC sono di competenza del Cantone di domicilio, che di norma è quello in cui è ubicato l'istituto.
Art. 21a, rubrica, nonché cpv. 1–3 Versamento dell'importo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Questo articolo disciplina il versamento della parte delle PC destinata a coprire il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa parte non va versata al beneficiario di PC bensì direttamente all'assicuratore-malattie. Attualmente nel calcolo delle PC è sempre riconosciuto quale spesa un importo forfettario corrispondente al premio medio cantonale o regionale. In futuro, i Cantoni avranno la possibilità di versare il premio effettivo invece dell'importo forfettario, se il primo è inferiore al secondo (adeguamento dell'art. 10 cpv. 3 lett. d). È pertanto necessario un adeguamento redazionale della rubrica e del capoverso 1.
L'articolo 21a vigente è inoltre incompleto, poiché non comprende i casi in cui l'importo versato per le PC è inferiore al premio medio. La disposizione viene pertanto completata con un nuovo capoverso 2, il quale chiarisce che in tali casi all'assicuratore-malattie è versato solo l'importo della prestazione complementare annua. Dato che questa regolamentazione è già attuata nella prassi, la disposizione non ha alcuna ripercussione materiale.
In caso di versamento retroattivo delle PC, nella maggior parte dei casi è già stata accordata una riduzione dei premi per il periodo in questione, che è stata versata all'assicuratore-malattie. La differenza rispetto al premio effettivo è stata versata all'assicuratore dai beneficiari di PC. Non è pertanto necessario versare all'assicuratore-malattie anche l'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie considerato nel calcolo delle PC. Di conseguenza, il nuovo capoverso 3 stabilisce che il pagamento diretto si applica solo alle PC correnti.
Art. 24 cpv. 2
Questa disposizione conferisce al Consiglio federale la facoltà di ridurre adeguatamente le spese amministrative in caso di ripetuta violazione delle disposizioni della presente legge, delle relative ordinanze o delle direttive del competente ufficio federale. Un'eventuale riduzione può essere decisa senza avvertimento. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli a livello d'ordinanza, in particolare i gruppi di casi in cui sarà prevista una riduzione delle spese amministrative e l'importo massimo della medesima. Una riduzione è giustificata segnatamente se gli organi esecutivi non concedono le PC entro un congruo termine e non versano anticipi, se applicano prescrizioni più rigide rispetto a quelle previste nelle direttive o se non procedono ai riesami periodici ogni quattro anni conformemente all'articolo 30 OPC-AVS/AI.