Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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questa disposizione prevede che in tali casi i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate non siano più presi in considerazione nel calcolo delle PC.

Art. 11a (nuovo) Rinuncia a proventi e beni

Questo articolo disciplina la rinuncia a proventi e beni, attualmente regolamentata nell'articolo 11 capoverso 1 lettera g. In caso di rinuncia a proventi, il nuovo articolo prevede una distinzione tra la rinuncia a un reddito dell'attività lucrativa (cpv. 1) e quella ad altri proventi (cpv. 2). Per quanto riguarda il concetto di rinuncia alla sostanza, esso è definito in misura più ampia rispetto al diritto vigente (cpv. 3).

Cpv. 1: questo capoverso disciplina la rinuncia a un reddito dell'attività lucrativa. In base al diritto vigente, i redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa) vengono considerati nel calcolo delle PC allo stesso modo di quelli effettivamente conseguiti. Attualmente, dunque, l'articolo 11 capoverso 1 lettera a, secondo cui nel calcolo delle PC sono considerati solo due terzi dei proventi di un'attività lucrativa previa deduzione di una franchigia (computo privilegiato), si applica anche al reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Il nuovo articolo 11a capoverso 1 prevede invece che, contrariamente agli altri redditi dell'attività lucrativa (computati solo per due terzi previa applicazione di una franchigia), i redditi ipotetici dell'attività lucrativa siano considerati integralmente nel calcolo delle PC. In tal modo i redditi dell'attività lucrativa effettivamente conseguiti vengono rivalutati rispetto a quelli ipotetici, il che rafforza l'incentivo al lavoro.

Conformemente alla prassi vigente, una rinuncia si configura solo nel caso in cui una persona rinunci volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa esigibile. Se invece una persona non può svolgere un lavoro remunerato per motivi indipendenti dalla sua responsabilità, nel calcolo delle PC non può essere considerato alcun reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo caso si verifica, in particolare, quando una persona non riesce a trovare un posto di lavoro pur avendo compiuto sforzi sufficienti. Inoltre, si rinuncia al computo di un reddito ipotetico dell'attività lucrativa anche nel caso in cui non si possa esigere da una persona che eserciti un'attività lucrativa, ad esempio perché deve svolgere compiti assistenziali o segue una formazione di livello terziario.

Ad eccezione della soppressione del computo privilegiato, la presente disposizione non comporta alcuna modifica della prassi vigente. In particolare, restano in vigore anche gli articoli 14a e 14b OPC-AVS/AI, secondo cui nel caso delle persone parzialmente invalide e di quelle vedove si presume che esse siano in grado di conseguire un determinato reddito.

Cpv. 2: questo capoverso fornisce una definizione chiara del concetto di rinuncia, che al momento manca a livello di legge. Tuttavia, non comporta modifiche alla prassi vigente in materia di rinuncia a proventi o beni. Le condizioni relative alla mancanza di un obbligo legale e di una controprestazione adeguata non devono essere adempiute cumulativamente. Inoltre, l'adempimento di un dovere morale non è sufficiente affinché un'alienazione non venga considerata quale rinuncia. Va pertanto computata una rinuncia alla sostanza se i contributi di mantenimento versati a un familiare superano il minimo esistenziale di quest'ultimo102. Per quanto concerne la condizione relativa alla controprestazione adeguata, non c'è motivo di discostarsi dalla prassi vigente: una controprestazione è considerata adeguata se corri-

102 DTF 121 V 204.