Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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1. Legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 30d cpv. 3 lett. a

3Il rimborso è autorizzato:

a. fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;

Art. 30e cpv. 3 lett. a e 6

3La menzione può essere cancellata:

a. alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;

6L'obbligo e il diritto di rimborso vigono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.

Variante 1: nessuna liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia per la parte obbligatoria della previdenza professionale

Art. 37 cpv. 2 e 4

2L'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 non può essere versato sotto forma di capitale; è fatto salvo il capoverso 3.

4Abrogato

Art. 37a cpv. 17

Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale regolamentare è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, salvo nel caso di cui all'articolo 37 capoverso 3. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

Variante 2: limitazione della liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia al 50 per cento dell'avere di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria

Art. 37 cpv. 2, 2bise 4

2L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento la possibilità per l'assicurato di chiedere una liquidazione in capitale.

2bisAl massimo la metà dell'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 può essere versata sotto forma di capitale; è fatto salvo il capoverso 3.

4L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.

Art. 37a cpv. 18

6 RS 831.40

7 Versione secondo la modifica del 19 giugno 2015 (FF 2015 3969), non ancora in vigore.