Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
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presenta in tutte le regioni del Paese una frequenza di 50 hertz (Hz), mentre la rete della corrente di trazione ha una frequenza di 16,7 Hz (per la delimitazione e il campo d’applicazione si veda anche l’art. 1 OAEl3).
Requisiti delle reti elettriche
La futura infrastruttura della rete elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:
- eliminazione delle congestioni attualmente esistenti a prescindere dalla SE 2050, attraverso la garanzia di un trasporto sufficiente e sicuro della produzione nazionale verso i centri di consumo tramite la rete svizzera di trasporto nonché la totale partecipazione del parco svizzero di centrali elettriche allo scambio di elettricità internazionale (per la SE 2050 si veda la cifra 1.1.3);
- adeguato dimensionamento della rete di distribuzione, al fine di adempiere ai requisiti posti dalla produzione irregolare di energia elettrica tipica delle energie rinnovabili attraverso l’attuazione della SE 2050;
- ulteriore sviluppo delle reti verso una crescente intelligenza (smart grid) che consenta una migliore interazione tra la gestione dei consumi e della produzione;
- un migliore collegamento delle reti con l’estero dal punto di vista tecnico al fine di compensare in larga misura, attraverso le importazioni e le esportazioni, le immissioni fluttuanti caratteristiche delle energie rinnovabili e sfruttare la complementarietà del rispettivo parco di centrali elettriche.
Questi requisiti impongono la trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche in Svizzera; tuttavia, in particolare a livello delle reti di trasporto, tale ampliamento procede a rilento. I motivi sono, tra gli altri, la scarsa comprensione in merito alla funzione centrale delle reti elettriche per garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, l’insufficiente trasparenza del processo di sviluppo della rete, diversi conflitti d’interesse e il carente grado di accettazione sociale dei progetti relativi all’infrastruttura di rete.
1.1.2 Basi giuridiche e competenze
Costituzione federale svizzera
La realizzazione di nuovi impianti di approvvigionamento energetico, nonché la trasformazione, l’ampliamento, l’esercizio e la manutenzione di impianti esistenti sottostanno alle disposizioni di diversi ambiti giuridici. In base all’articolo 89 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)4, Confederazione e Cantoni, nell’ambito delle loro competenze, si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. In particolare va garantita la sicurezza dell’approvvigionamento. La regolamentazione del trasporto e della fornitura di energia è di competenza esclusiva della Confederazione (art. 91 Cost.), che deve
3 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl), RS 734.71.
4 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.) del 18 aprile 1999, RS 101.