Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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l’approvvigionamento generale di energia elettrica si applicano le prescrizioni della legge sugli impianti elettrici.

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)9: la LPT impone a Confederazione, Cantoni e Comuni di utilizzare il suolo con misura e coordinare la loro attività tenendo conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell’economia. Secondo l’articolo 13 LPT la Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d’incidenza territoriale. La Confederazione definisce le concezioni e i piani settoriali necessari, li coordina tra loro e con la pianificazione dei Cantoni.

Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)10: dell’esigenza della sostenibilità ambientale (art. 5 cpv. 3 LEne) si tiene conto nelle prescrizioni della LPAmb. In questo contesto, per gli impianti elettrici vengono poste in primo piano, oltre alle prescrizioni inerenti all’esame dell’impatto sull’ambiente, soprattutto le prescrizioni in materia di protezione della salute (radiazioni non ionizzanti, inquinamento acustico).

Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)11: la LPN disciplina la protezione della natura e del paesaggio e contiene le basi per la conservazione d’oggetti meritevoli di protezione di importanza nazionale secondo gli Inventari della Confederazione, nonché le condizioni quadro nel caso gli impianti infrastrutturali pregiudichino tali oggetti.

Ulteriori prescrizioni giuridiche: oltre a queste norme principali esistono altre disposizioni giuridiche (soprattutto in ambito ambientale, come la legge forestale12 o la legge federale sulla protezione delle acque13) da rispettare per la costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici.

Ordinanze: le diverse condizioni quadro giuridiche vengono concretizzate e precisate nelle rispettive ordinanze di esecuzione. Oltre alle ordinanze che disciplinano questioni tecniche e relative alla sicurezza nonché all’impatto ambientale, tra cui l’ordinanza sulle linee elettriche (OLEl)14 e l’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)15, sono rilevanti in particolare le prescrizioni procedurali nell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)16 e l’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)17.

Cantoni: a partire dal 1990 i Cantoni hanno emanato o modificato proprie leggi sull’energia o prescrizioni in materia di diritto dell’energia.

9 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.

10 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.

11 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), RS 451.

12 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo), RS 921.0.

13 Legge federale del 24 gennaio 1991sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20.

14 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl), RS 734.31.

15 Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), RS 814.710.

16 Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE), RS 734.25.

17 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT), RS 700.1.