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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico

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Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili

1Chiunque esegua lavori di costruzione deve fornire alle autorità preposte, nel quadro della domanda di autorizzazione edilizia, le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché le vie di smaltimento previste.

2Se vengono effettuati lavori di ristrutturazione o demolizione, è necessario comunicare, conformemente all’obbligo di cui al capoverso 1, se i rifiuti prodotti contengono sostanze nocive per l’ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH) o amianto.

3Una volta conclusi i lavori di costruzione, occorre fornire all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia, su sua richiesta, la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate.

Art. 17 Separazione dei rifiuti edili

1Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti in modo differenziato rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati nel modo seguente:

a. il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, il più possibile in base alla tipologia;

b. il materiale di scavo e di sgombero non inquinato, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 1 capoverso 2 e il materiale di scavo e di sgombero restante, il più possibile in base alla tipologia;

c. l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, il più possibile in base alla tipologia;

d. altri rifiuti il cui contenuto materiale può essere riciclato come vetro, metallo, legno, carta, cartone, tessili e materie plastiche, il più possibile in base alla tipologia;

e. i rifiuti combustibili il cui contenuto materiale non è riciclabile;

f. altri rifiuti.

2Se le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti edili sul cantiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei.

3L’autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie se, così facendo, è possibile riciclare altre parti dei rifiuti.

Art. 18 Suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore

1Il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore che viene smaltito al di fuori del terreno edificabile dev’essere riciclato nell’orticoltura, nell’agricoltura o nell’economia forestale, se: