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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 4 pagine
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Art. 24e cpv. 2 e 2bis
2Le comunicazioni verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.
2bisPer comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, a chi chiama può essere fatturata al massimo la tassa stabilita all’articolo 39a capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sui servizi di telecomunicazione (OST).
Art. 24fbisAnnuncio del prezzo predisposto nella rete
1Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio il numero attribuito individualmente deve fornire al titolare l’annuncio vocale del prezzo nella rete prescritto dall’articolo 11a dell’ordinanza dell’11 dicembre 19784 sull’indicazione dei prezzi (OIP).
2Il titolare deve far attivare l’annuncio del prezzo predisposto dal fornitore di servizi di telecomunicazione ai sensi del capoverso 1.
3Le tasse fisse o le modifiche di prezzo nel corso della comunicazione devono essere annunciate dal titolare secondo l’articolo 11a capoverso 4 OIP.
Art. 24g
Abrogato
Art. 30 cpv. 3 e 4
3Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.
4Abrogato
Art. 31a cpv. 3bis
Abrogato
II
I seguenti termini e abbreviazioni sono stralciati dall’allegato:
– ACE-String;
– banca dati pubblica centralizzata;
– DNSSEC;
– gestore del registro;
– indirizzo Internet o IP;
– nome di dominio.