Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,

dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

13.02.2014

Revisione delle ordinanze relative alla LTC

Rapporto esplicativo

1 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 3 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 Eccezioni all'obbligo di notifica

A fronte dei profondi cambiamenti che interessano il mercato delle telecomunicazioni, occorre urgentemente adeguare l'obbligo di notifica cui sono sottoposti i fornitori di servizi di telecomunicazione: fino a qualche anno fa, solo poche centinaia di fornitori di servizi di telecomunicazione, principalmente con sede in Svizzera, servivano la clientela svizzera. Oggi, invece, il mercato svizzero delle telecomunicazioni è coperto da un numero inestimabile di fornitori, dislocati in tutto il mondo.

Questa evoluzione è da ricondurre a ragioni di ordine tecnico ed economico. Negli ultimi anni è divenuto possibile, a costi ridotti, fornire servizi di telecomunicazione in Svizzera da una sede estera.

Questo è stato reso possibile, da un lato, dall'aumento dell'importanza e delle prestazioni di Internet nel trasporto dei dati e, dall'altro, dalle peculiarità tecniche ed economiche della rete. Attraverso Internet le persone possono fornire i propri servizi per il trasporto di informazioni, senza dover stipulare un contratto con tanti altri fornitori di servizi di telecomunicazione né gestire essi stessi un'infrastruttura di trasporto onerosa in termini economici. Una volta che la loro infrastruttura di trasporto è collegata a Internet, si possono offrire servizi per il trasporto di informazioni utilizzando le reti di altri gestori, senza necessitare dell'autorizzazione di questi ultimi e senza dover corrispondere loro una somma di denaro. Pertanto, anche le imprese più piccole sono in grado di prestare servizi per il trasporto delle informazioni a clienti in tutto il mondo.

Questa novità ha aperto le strade di Internet a un ventaglio ampio e variegato di servizi.

Anche in Svizzera, il numero dei fornitori, per esempio di accessi locali WLAN, è in crescente aumento.

Considerato il numero elevato ed incalcolabile di fornitori, non è più sensato assoggettare qualsiasi fornitore all'obbligo di notifica. In tal caso, l'UFCOM dovrebbe obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in tutto il mondo ad annunciarsi non appena acquisiscono clienti in Svizzera.

Si è pertanto previsto di limitare l'obbligo di notifica a fornitori di una certa importanza, segnatamente ai fornitori che con i servizi di telecomunicazione realizzano in Svizzera una cifra d'affari che raggiunge i 500 000 franchi all'anno.

Già oggigiorno, per la statistica di settore, i fornitori annunciati devono notificare all'UFCOM la loro cifra d'affari annua realizzata con i servizi di telecomunicazione, sulla base della quale potrà essere valutata la necessità di applicare l'obbligo di notifica.