Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che stabiliscono regole di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. La presente modifica della LAINF segue quindi la procedura legislativa normale.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto di revisione non contiene alcuna disposizione in materia di sussidi, di crediti d’impegno o di dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre2 milioni di franchi. Non si applicano pertanto le disposizioni sul freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Delega di competenze legislative

Le competenze normative necessarie per l’esecuzione ai sensi di legge dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono come di consueto delegate al Consiglio federale. Oltre alle sue attuali competenze il Consiglio federale può ora disciplinare:

– le rimunerazioni, i redditi sostitutivi e gli accordi di protrazione dell’assicurazione (art. 3 cpv. 5);

– il momento della nascita del diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità in casi speciali (art. 24 cpv. 2 secondo periodo);

– gli elementi che devono figurare in ogni contratto (art. 59a cpv. 3);

– le competenze di assicurazione contro gli infortuni per le persone disoccupate (art. 66 cpv. 3bis);

– l’introduzione di un attestato di formazione per lavori che comportano pericoli particolari nonché la formazione e il riconoscimento di corsi di formazione (art. 82a);

– la procedura di riscossione dei contributi per la prevenzione degli infortuni delle aziende estere (art. 87a cpv. 3);

– i dettagli relativi agli eventi di grandi proporzioni (art. 90 cpv. 5);

– l’emanazione delle disposizioni necessarie ai fini della costituzione dell’associazione per il finanziamento delle indennità di rincaro (art. 90a cpv. 7);

– l’adeguamento dei riferimenti agli atti normativi dell’Unione Europea (art. 115a cpv. 3).

Non vengono invece delegate nuove competenze legislative al DFI.